Imposte

Agevolate anche le donazioni raccolte con il crowdfunding

Le misure potenziate con il Dl cura Italia per le erogazioni effettuate nel 2020 si uniscono a quelle già a regime

di Dario Deotto

La digitalizzazione non solo dell’economia si rivela, in questi momenti di emergenza, fondamentale. Gli esempi di utilità della digitalizzazione possono risultare, oggi più che mai, infiniti. Tra questi, il fenomeno del crowdfunding, utilizzato per alcune campagne di raccolta fondi, che potranno beneficiare anche delle agevolazioni previste dal decreto legge 18/2020.

Il crowdfunding è il finanziamento di progetti, in genere imprenditoriali e (solitamente) innovativi, da parte di un ampio numero di investitori (crowd, cioè folla). Le operazioni avvengono interamente online attraverso apposite piattaforme, le quali svolgono, di fatto, una funzione di pura “intermediazione” tra proponenti e contributori. Il crowdfunding, però, si è affermato anche per fenomeni di tipo solidaristico-ideologico, come il finanziamento di opere pubbliche, di situazioni di utilità sociale, di emergenza sociale (come quella attuale). Questo genere di campagne, che si connota da un’assenza di corrispettività, è stato definito non financial. In questi casi il modello di riferimento è senz’altro quello del donation-based crowdfunding, nel quale vengono erogati fondi con finalità solidaristica, senza che sia quindi prevista alcuna remunerazione per il finanziamento effettuato.

Occorre rilevare che i soli riferimenti normativi che si rinvengono nella legislazione nazionale in relazione al crowdfunding si trovano, innanzitutto, nel Dl 179/2012, con il quale sono state disciplinate le cosiddette start-up innovative: all’articolo 30 del provvedimento è stata regolata, attraverso l’equity-based crowdfunding, la raccolta di capitale di rischio mediante le apposte piattaforme. Tale meccanismo, inizialmente permesso alle sole start-up innovative, è stato poi esteso a tutte le piccole e medie imprese – innovative e non – dall’articolo 57 del Dl 50/2017.

Un altro riferimento normativo – in questo caso solo di natura tributaria – si trova in altri due articoli di legge:
il primo, l’articolo 44, comma 1, lettera d-bis, del Tuir), disciplina la tassazione come reddito di capitale dei proventi derivanti da prestiti erogati tramite le piattaforme;
l’articolo 1, comma 44, della legge 205/2017 impone ai gestori di tali piattaforme di operare la ritenuta alla fonte del 26% sui proventi.

Queste norme (fiscali) riguardano, di fatto, il solo lending-based crowdfunding. Manca, dunque, una disciplina generale (tributaria e non) per le diverse forme di crowdfunding: così che, specificamente per le vicende di tipo fiscale (non espressamente regolate), occorrerà verificare la disciplina applicabile alle varie fattispecie a cui le diverse forme di crowdfunding sono assimilabili.

Tornando ai possibili utilizzi solidaristici, il modello di riferimento è quello del donation based, che viene utilizzato come strumento di finanziamento in relazione a progetti non destinati all’esercizio di attività imprenditoriali o professionali-artistiche.

Con riferimento ai “contributi” erogati dai finanziatori – a livello generale – se si tratta di persone fisiche, quest’ultime potranno ottenere, ricorrendone le condizioni, la deducibilità delle somme donate in base a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, lettere g), i) e l-quater) del Tuir. Mentre, per le erogazioni effettuate da soggetti Ires, andranno vagliati i requisiti di cui all’articolo 100 del Tuir per la deducibilità come oneri di utilità sociale.

Inoltre, per le erogazioni liberali effettuate nel 2020 per far fronte all’emergenza coronavirus, sono applicabili alle erogazioni tramite crowdfunding le agevolazioni previste dall’articolo 66 del Dl 18/2020:
per le persone fisiche (e gli enti non commerciali), una detrazione del 30%, per un importo fino a 30mila euro;
per i titolari di reddito d’impresa, si applica l’articolo 27 della legge 133/1999 (cioè deducibilità integrale).

Quanto ai promotori dell’iniziativa, se si tratta di un ente non commerciale, le somme ricevute sono irrilevanti ai fini reddituali in base all’articolo 143, comma 3, lettera a), del Tuir. Se, invece, il soggetto promotore è una società o un ente commerciale, si ha che quando le somme vengono percepite direttamente, queste vanno considerate come sopravvenienze attive tassate (articolo 88, comma 3, lettera b), del Tuir), mentre la relativa deduzione è rimessa alle specifiche disposizioni sugli oneri di utilità sociale (articolo 100 del Tuir).

LE VARIE TIPOLOGIE

1. Donation-based crowdfunding
Raccolta fondi finalizzata a progetti di solidarietà, sociali, di carattere non imprenditoriale. Non viene prevista alcuna ricompensa per l’apporto degli investitori, in quanto le risorse finanziarie sono messe a disposizione “a fondo perduto”, per effetto della non restituibilità. L’erogazione viene effettuata con intento donativo disinteressato dai profili economici.

2. Reward-based crowdfunding
Prevista una ricompensa – non in denaro – per quanto corrisposto dagli investitori ai preponenti della campagna. Di solito per la raccolta viene utilizzata la formula all or nothing: se non si raggiunge il limite minimo stabilito il programma non trova attuazione e le somme vengono restituite. Altrimenti gli investitori otterranno la ricompensa per la finalizzazione del progetto.

3. Royalty-based crowdfunding
La platea degli investitori ottiene un profitto dalla messa a disposizione dei fondi, sotto forma di royalties derivanti dalla commercializzazione di quanto si è ottenuto realizzando l’investimento. L’investitore ha il diritto a una remunerazione sulla base dell’acquisto di una parte dei diritti connessi al progetto che ha potuto trovare attuazione anche grazie al suo apporto.

4. Lending-based/equity-based crowdfunding
I proponenti richiedono fondi ai destinatari della campagna – se lending-based anche per uso personale – provvedendo alla loro remunerazione. Quest’ultima si classifica come ’investimento, tramite corresponsione all'investitore di un utile, in caso di apporto di capitale di rischio (equity-based) o di un interesse, qualora sia stato attivato un finanziamento (lending-based).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©