Agevolazione prima casa anche per il fabbricato ereditato dal coniuge
Agevolazione prima casa anche con riferimento alla quota di fabbricato acquisita in seguito alla scomparsa del coniuge. Interessi passivi sul mutuo ipotecario contratto per la costruzione dell'abitazione principale, godibile anche per la quota del de cuius, purché vi sia l'accollo.
Sono questi i due chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con le risoluzioni 126/E e 129/E, entrambe del 17 ottobre 2017.
Con riferimento ai requisiti prima casa, l'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 126/E, ha chiarito che, nel caso di una persona, titolare della proprietà di una parte di alcuni fabbricati, che a seguito della morte del coniuge acquisisce la loro proprietà totale, è possibile usufruire dell'agevolazione prima casa con riferimento a uno dei fabbricati stessi.
Chiarisce l'Agenzia, infatti, che non risulta preclusivo, per la fruizione dell'agevolazione in commento, che prima del decesso del coniuge la contribuente possedesse detti immobili in comproprietà con il coniuge visto che «con la morte del de cuius, il regime di comunione viene meno», come affermato anche dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 13760 del 2015.
Con la morte del coniuge, quindi, il superstite può dichiarare, come prescritto dalla nota II-bis, all'articolo 1, della parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/1986 «di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni» previste dalla norma.
Secondo l'agenzia delle Entrate non è, infine, preclusiva nemmeno la circostanza che, proprio per effetto della successione, il coniuge superstite divenga proprietario esclusivo di altri immobili ubicati nel medesimo comune che, sempre secondo la nota II-bis già richiamata, osterebbero al godimento dell'agevolazione. La dichiarazione di impossidenza nel territorio del comune deve essere riferita, infatti, «a immobili diversi da quelli che, proprio per effetto della successione, vengono acquistati».
Con la risoluzione n. 129/E, invece, l'agenzia delle Entrate esamina un'ulteriore questione legata all'abitazione principale, ossia quella della detraibilità degli interessi passivi relativi a un mutuo ipotecario stipulato per la sua costruzione, sempre nel caso in cui il coniuge cointestatario del mutuo stesso venga a mancare.
L'agenzia delle Entrate fa dapprima presente le seguenti condizioni: che per usufruire della detrazione l'unità immobiliare che si costruisce deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente; che l'immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dal termine dei lavori di costruzione; che il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell'unità immobiliare a titolo di proprietà o di altro diritto reale; che i lavori di costruzione devono essere ultimati entro il termine previsto dal titolo abilitativo, salvo possibilità di proroga, e che il mutuo deve essere stipulato nei sei mesi antecedenti all'inizio dei lavori di costruzione ovvero nei diciotto mesi successivi; posto tutto ciò, nel caso di specie, il coniuge superstite che aveva contratto un mutuo ipotecario per la ristrutturazione dell'immobile assieme al de cuius, al fine di poter usufruire della detrazione sull'ammontare totale degli interessi, e non solo sul 50 per cento di essi, è necessario che si accolli anche la parte del mutuo che gravava in capo al coniuge.
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