Adempimenti

Agevolazioni agricole collegate alle mansioni dei lavoratori interessati

Il messaggio Inps 1666/2022: bonus contributivi validi anche se il datore non è imprenditore agricolo

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di Francesco Giuseppe Carucci

Le riduzioni contributive della quota datoriale previste per i territori svantaggiati e particolarmente svantaggiati (ex zone montane) si applicano a tutte le aziende tenute al versamento della contribuzione agricola unificata e non solo ai datori di lavoro che, nel rispetto dell’articolo 2135 del Codice civile, sono qualificati imprenditori agricoli.

La condivisibile conferma giunge dal messaggio Inps 1666/2022 di giovedì 14 aprile. In effetti, secondo il dettato dell’articolo 6 della legge 92/1979, compete l’inquadramento agricolo al personale operaio, a tempo indeterminato e determinato, occupato da amministrazioni pubbliche, consorzi di irrigazione e miglioramento fondiario, e da altre aziende non propriamente agricole, per lo svolgimento di lavorazioni tipiche dell’agricoltura e della forestazione.

La corretta individuazione delle norme previdenziali applicabili alle fattispecie in argomento ha rappresentato per anni questione controversa tanto da dover essere più volte scomodata la Cassazione. Si è consolidato così l’orientamento della giurisprudenza di legittimità in virtù del quale le norme previdenziali e relative all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali applicabili vanno individuate guardando al concreto svolgimento delle prestazioni lavorative, indipendentemente dall’oggetto dell’attività datoriale. L’insegnamento della Cassazione è stato recepito dall’Inps già con la circolare 126/2009, cui hanno fatto seguito le più recenti indicazioni delle circolari 94/2019 e 56/2020. È stato così risolto l’annoso problema di imprese non agricole costrette a inquadrare il personale operaio secondo i criteri ordinari anche se impegnato in lavorazioni agricole proprie e che spesso richiedono presenze saltuarie.

Alla luce di quanto precede, anche per la contribuzione a carico dei datori non contemplati dal perimetro dell’articolo 2135 del Codici civile, ma che occupano operai inquadrati nella contribuzione agricola unificata, è possibile invocare le riduzioni del 75% e del 68% a regime dal 1° agosto 2010 in virtù dell’articolo 1, comma 45, della legge 220/2010. Le due percentuali rappresentano rispettivamente le riduzioni applicabili nei territori montani di cui all’articolo 9 del Dpr 601/1973 e delle zone svantaggiate individuate dal Cipe con delibere 42/2000 e 13/2001.

Come anticipato dal Sole 24 ore del 1° marzo scorso, anche la contribuzione a carico dei lavoratori agricoli è interessata dalla riduzione dello 0,8% prevista per il 2022 dall’articolo 1, comma 121, della legge 234/2021. È stato confermato dalla circolare Inps 43 del 22 marzo che illustra le modalità per il godimento del beneficio dal periodo di paga di aprile. Per gennaio, febbraio e marzo, l’esonero sarà applicato in automatico.

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