Imposte

Agevolazioni fiscali per disabilità psichica, i requisiti nel verbale di accertamento dell’invalidità

Il verbale di accertamento dell’handicap può indicare la spettanza dei bonus solo per gravi difficoltà motorie

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di Daniela Stefani e Marcello Tarabusi

La sussistenza dei requisiti (previsti dall’articolo 4 del Dl 5/2012) necessaria per godere delle agevolazioni fiscali riconosciute ai disabili o ai famigliari che li hanno a carico è attestata, nei casi di disabilità di natura psichica, nel verbale di accertamento dell’invalidità e non in quello di accertamento dell’handicap.

È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 159 del 29 maggio 2020 che tratta il quesito relativo ad una apparente incongruenza nelle certificazioni rilasciate dall’Inps, che aveva originato dubbi sulla spettanza dei benefici fiscali per l’acquisto dell’auto ai genitori di un ragazzo affetto da autismo.

Una delle più rilevanti agevolazioni per i disabili è la riduzione al 4% dell’Iva sull’acquisto e l’adattamento dei veicoli, nonché sui ricambi e la manutenzione delle parti adattate, che dipende dal tipo di invalidità accertata, come risultante dal relativo verbale che deve espressamente richiamare uno dei casi previsti dalla legge: se indica «Persona con ridotte o impedite capacità motorie» (caso previsto dalla legge 449/1997) le agevolazioni fiscali spettano a condizione che il mezzo sia appositamente adattato al trasporto di persone disabili o alla guida da parte di disabili; se invece viene attestato «Persona affetta da handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato l’indennità di accompagnamento» o «Persona affetta da grave limitazione della capacità di deambulazione o da pluriamputazioni» (entrambe le ipotesi sono previste dalla legge 388/2000) il veicolo gode dell’agevolazione fiscale anche se non è stato appositamente adattato.

All’esito della visita della commissione medica l’Inps rilascia normalmente due verbali, uno che accerta l’handicap in base alla legge 104/92 e l’altro l’invalidità civile (ai fini della eventuale indennità di accompagnamento): poiché i due verbali sono rilascianti contemporaneamente dallo stesso ente e anche graficamente simili, chi li riceve può fare confusione. Entrambi i verbali hanno una sezione apposita in cui viene indicato se sussistono i requisiti per ottenere il «contrassegno invalidi» (articolo 4 del Dl 5/2012), dal cui rilascio dipende il beneficio fiscale; nel caso della risposta 159 l’attestato dei requisiti era contenuto solo nel verbale di accertamento dell’invalidità civile ma non in quello dell’handicap.

L’Agenzia ricorda che per ottenere i benefici fiscali è possibile prescindere dall’accertamento formale dell’handicap ai sensi della legge 104/92 se si dispone del riconoscimento dell’invalidità da parte di altre commissioni mediche pubbliche e fornisce i criteri guida per districarsi nella lettura della documentazione rilasciata dalle varie commissioni. Nel caso di specie fa presente che non vi era alcuna contraddizione, perché solo il verbale di invalidità civile attribuisce il riconoscimento del beneficio fiscale in caso di grave patologia di natura psichica o mentale, mentre il verbale di accertamento dell’handicap può indicare la spettanza dei benefici fiscali solo nei casi di gravi difficoltà motorie (e non psichiche).

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