Imposte

Aggregazioni tra imprese con il limite di 500 milioni

Proroga al 30 giugno 2022 accompagnata dal nuovo tetto in valore assoluto

di Gianluca Dan

La manovra proroga gli incentivi per le aggregazioni tra imprese, ponendo al contempo un limite massimo alle Dta convertibili: non potranno essere superiori a 500 milioni di euro.
La legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/2020), ha introdotto un incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, termine ora prorogato al 30 giugno 2022, attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda.
Al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito trasformare in credito d’imposta le imposte anticipate (deferred tax asset o Dta) riferite a perdite fiscali e eccedenze Ace maturate fino al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione, non ancora utilizzate. Si possono trasformare le Dta riferibili ai componenti sopra indicati anche se non iscritte in bilancio, consentendo così di fruire dell’agevolazione anche alle società che non le hanno iscritte, in applicazione dei principi contabili, in quanto mancava la ragionevolezza del loro futuro recupero.

In quest’ultimo caso le Dta dovranno essere quantificate in via extracontabile calcolando l’ammontare di imposte anticipate virtualmente iscrivibili con riferimento alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate: ad esempio, a fronte di 100mila euro di perdite fiscali, le Dta trasformabili in tax credit sono pari a 24mila euro (aliquota Ires del 24%).

La legge di Bilancio 2022 dà alle imprese più tempo per aggregarsi. Tenendo a mente le modifiche apportate dall’articolo 19, comma 8, Dl 73/2021, entro il 30 giugno 2022 dovrà essere approvato, dall’organo amministrativo competente, il progetto di fusione/scissione o l’operazione dovrà essere deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente. L’assemblea dei soci potrà anche avvenire dopo.

Viene inoltre plafonato l’importo delle Dta trasformabili: il limite massimo va ora calcolato in un ammontare non superiore al minore importo tra 500 milioni e: i) il 2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti alla fusione/scissione come risultanti dalla situazione patrimoniale senza considerare il soggetto che presenta le attività di importo maggiore; ii) ovvero il 2% della somma delle attività oggetto di conferimento.

Se alle operazioni di aggregazione partecipano società controllanti capogruppo tenute a redigere il bilancio consolidato secondo i principi contabili ad esse applicabili, per il calcolo del limite del 2%, si considerano le attività risultanti dall’ultimo bilancio consolidato disponibile.Le società partecipanti devono essere operative da almeno due anni e, alla data dell’operazione e nei due anni precedenti, non devono far parte dello stesso gruppo societario né essere legate tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20% o controllate anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell’articolo 2359, comma 1, n. 1) del Codice civile.

Possono partecipare all’aggregazione soggetti tra cui c’è un rapporto di controllo, se il controllo è stato acquisito tramite operazioni – diverse da fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda – nel periodo tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2022 ed entro due anni dall’acquisizione del controllo abbia efficacia giuridica l’operazione di aggregazione.Le Dta vengono trasformate in credito:
1.
per un quarto alla data di efficacia giuridica delle operazioni;
2. per i restanti tre quarti, al primo giorno dell’esercizio successivo.

La trasformazione delle Dta in credito d’imposta è condizionata al pagamento di una commissione, deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap, pari al 25% delle attività per imposte anticipate complessivamente trasformate, da versare in due rate: il 40% entro 30 giorni dalla data di efficacia giuridica e il 60% entro i primi 30 giorni dell’esercizio successivo.

Il tax credit non è imponibile, non produce interessi e si può usare senza limiti di importo in compensazione chiedere a rimborso o cedere a terzi (articoli 43-bis o 43-ter, Dpr 602/73).

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