Adempimenti

Aiuti Covid, più dati in Redditi con l’autodichiarazione ridotta

Chi barra la casella «ES» deve poi dattagliare i dati nei righi sugli aiuti di Stato. Verifica attenta sul mancato superamento dei plafond: un assist dal registro Rna

di Giorgio Gavelli

Con le modifiche rese note dall’Agenzia nella serata di martedì (provvedimento 398976/2022), imprese e professionisti possono approcciare il modello riportante l’autodichiarazione sugli aiuti di Stato ricevuti nell’ambito del Temporary framework (Tf) dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2022 sapendo che, nella maggior parte dei casi, sarà sufficiente barrare un’unica casella («ES», di nuova introduzione nel frontespizio) per adempiere all’obbligo. L’attesa semplificazione, tuttavia, non deve portare a sottovalutare l’adempimento, che resta molto delicato sotto vari frangenti.

In primo luogo, stiamo sempre parlando di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio passibile di conseguenze anche penali in base agli articoli 75 e 76 del Dpr 445/2000. Questo significa che se il contribuente barra la casella «ES» ed invia il modello in assenza delle condizioni sottostanti potranno scattare tutte le sgradite conseguenze previste dalla legge. Quindi, l’attenta verifica di non aver ecceduto il limite statuito per la Sezione 3.1 (800mila euro o 1.800.000 euro a seconda dei casi) per tutti gli aiuti ricevuti rientranti nel quadro A (compresi quelli della Sezione II) andrà puntualmente effettuata e documentata per future verifiche. Conseguentemente, la ricerca di quali aiuti, «compresi quelli non fiscali e non erariali», potrebbero rientrare nel calcolo in quanto riconosciuti nell’ambito della sezione 3.1 del Tf non può essere omessa. Potrà aiutare l’esame del Registro nazionale degli aiuti (dove, ad esempio, sono riportati i benefici riconosciuti con le garanzie statali sui mutui «Covid»), ma è noto che moltissime tipologie di aiuto (compresi gran parte di quelli riconosciuti dagli enti locali) non sono stati ancora riportati sul Rna. Certo, soggetti di piccole dimensioni, ampiamente entro i limiti di legge, potranno barrare la casella di esonero con meno ansia, potendo contare sul fatto che (anche se qualche tipologia di aiuto non è stata correttamente intercettata e qualificata) il totale dei benefici ricevuti si mantenga sotto soglia, garantendo la veridicità dell’autodichiarazione. Stando però attenti a non aver ricevuto aiuti Imu, nel qual caso la compilazione semplificata è esclusa. Il vero problema per questi contribuenti, semmai, è che la barratura della casella «ES» costringe (per tutti gli aiuti ricevuti nel 2021) alla completa compilazione dei righi RS401 RS402 del modello Redditi, per cui il minor impegno a livello di autodichiarazione si riflette in un maggior tempo dedicato all’ordinario obbligo dichiarativo.

La situazione è assai diversa per tutti i soggetti più strutturati, in particolare quando più società costituiscono «impresa unica». In questa ipotesi, infatti, lo “splafonamento” dei limiti (da valutare complessivamente) è dietro l’angolo e a ben poco serve la semplificazione appena introdotta.

Questi soggetti sono ancora in attesa che vengano chiarite e meglio dettagliate le diverse situazioni che si possono verificare nel concreto. Non è noto, infatti, come comportarsi nell’ambito di una «impresa unica» in cui solo alcuni soggetti hanno le condizioni per utilizzare i più ampi limiti della sezione 3.12. Oppure quando i requisiti sono rispettati da tutti i soggetti del gruppo, ma facendo riferimento a periodi temporali differenti.

Il calcolo dei costi fissi non coperti è dubbio in caso di attività stagionali, così come il rispetto dei limiti diventa difficilmente inquadrabile se nel periodo considerato le società sono state oggetto di operazioni straordinarie, quali fusioni e scissioni.

Ci si chiede spesso se, in caso di riallocazione degli aiuti o di riversamento, sia indifferente quale sia il soggetto del gruppo che vi procede, portando comunque in sicurezza tutti gli altri componenti. Inoltre, è attesa la conferma che, in caso di superamento dei limiti, l’impresa possa scegliere liberamente quale aiuto riallocare o riversare, indipendentemente dalla tempistica di ottenimento e fermo restando che con l’autodichiarazione si possono “correggere” solo aiuti compresi nel “regime a ombrello” e non altri.

Più in generale, i dubbi riguardano lo stesso concetto di «operatore economico», utilizzato per individuare chi è soggetto all’autodichiarazione, che non è presente nella disciplina interna; secondo i principi comunitari si tratta di qualunque soggetto che offre sul mercato le proprie prestazioni, indipendentemente dalla qualifica giuridico-imprenditoriale rivestita. Dove non serve la semplificazione deve arrivare un supplemento di istruzioni.

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