Aiuti alle imprese in base a fatturato e bilancio: così si «misura» l’azienda
Molte agevolazioni sono vincolate a criteri dimensionali: i parametri nella raccomandazione della Ue 2003/361
In tempi di Covid-19, è importante conoscere la dimensione dell’impresa considerato che numerosi aiuti attribuiscono alla stessa criterio discriminante per l’accesso oppure modulano l'agevolazione in funzione delle dimensioni.
I parametri dimensionali sono indicati nella raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/Ce e recepiti dal decreto 18 aprile 2005 del ministero delle Attività produttive che fornisce indicazioni per la determinazione della dimensione ai fini delle concessioni di aiuti in tutti i settori produttivi.
Il decreto qualifica Pmi le imprese con meno di 250 occupati (Ula) e che, inoltre, rispettano almeno uno dei due seguenti requisiti:
• fatturato annuo (voce A.1 del conto economico) non superiore a 50 milioni;
• totale di bilancio non superiore a 43 milioni.
Tra queste, sono piccole imprese quelle con meno di 50 occupati e, inoltre, con fatturato annuo oppure totale di bilancio non superiore a 10 milioni, mentre per le microimprese i suddetti limiti scendono rispettivamente a 10 occupati e 2 milioni.
I parametri dimensionali si riferiscono all’ultimo esercizio contabile e il passaggio da una categoria dimensionale all’altra avviene quando i parametri sono superati per 2 esercizi consecutivi.
Tali parametri sono di agevole individuazione per le società autonome; più complessa diventa la verifica per le imprese associate o collegate secondo l’accezione data a tali termini da raccomandazione Ce e decreto.
Le imprese associate sono quelle individuate sulla base della partecipazione del capitale o dei diritti di voto almeno pari al 25% (fino al 50%) anche se detenuto congiuntamente con altre imprese.
I requisiti dimensionali delle imprese associate vengono verificati sommando i dati dell’impresa che richiede l’aiuto con quelle situate immediatamente a monte o a valle in proporzione alla percentuale di partecipazione.
Le imprese collegate sono individuate sulla base di criteri similari a quelli indicati dall’art. 2359 C.C. in riferimento alle controllate (es. maggioranza dei voti anche attraverso accordi con altri soci, influenza dominante).
Rapporti di collegamento sono inoltre individuabili quando le imprese agiscano di concerto e non possano essere considerate economicamente indipendenti.
Il rapporto di collegamento può emergere nel caso di imprese detenute da persone fisiche legate da parentela (Corte giustizia Ue, causa C 110/13) anche se la familiarità è un elemento significativo, ma insufficiente di per sé a configurare un collegamento tra imprese (parere 13 dicembre 2018 della Commissione Mise).
Per le imprese collegate la dimensione aziendale andrà verificata sulla base dei dati del bilancio consolidato ovvero, in assenza di consolidato, andranno sommati interamente i dati di occupati, fatturato e totale bilancio delle imprese collegate.
La dimensione dell’impresa rileva inoltre ai fini dell’individuazione delle imprese in difficoltà a cui, come noto, sono precluse alcune agevolazioni.
Così l’articolo 2, punto 18, lettera e) del regolamento Ue 651/2014 prevede criteri distinti per individuare le “imprese in difficoltà” se Pmi (es. perdita di oltre la metà del capitale sociale) rispetto alle grandi imprese considerate in difficoltà quando hanno negli ultimi 2 anni:
1) rapporto debito/patrimonio netto contabile dell’impresa superiore a 7,5;
2) il quoziente Ebitda/interessi inferiore a 1.