Imposte

Alla Consulta la tassabilità della sopravvenienza con la rinuncia dei soci ai crediti

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di Andrea Taglioni


La rinuncia dei soci ai crediti vantati nei confronti della società genera una sopravvenienza attiva non tassabile anche se l’apporto è stato effettuato da una società terza senza vincoli partecipativi ma appartenente allo stesso gruppo? È su questo interrogativo che la Consulta dovrà pronunciarsi a seguito dell’ ordinanza 54 del 16 novembre 2016 emessa dalla Ctr Venezia e pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale - Serie speciale Corte costituzionale» n. 16 del 19 aprile.

La vicenda origina dalla ripresa a tassazione delle somme ricevute dalla società sottoposta a verifica a seguito dei finanziamenti erogati da società terze ma facenti parti del medesimo gruppo societario. In sostanza l’amministrazione finanziaria ha qualificato tali somme, anche a seguito della loro rinuncia, come contributi in conto esercizio in base a contratto e non una sopravvenienza attiva non tassabile.

La sentenza di primo grado, favorevole al contribuente, è stata impugnata dall’Agenzia la quale ribadiva che le somme ricevute assumevano natura di ricavi poiché basate su un contratto di donazione. Inoltre, la difesa erariale ha sottolineato come nel caso esaminato non fosse possibile applicare l’articolo 88 del Tuir, che prevede l’irrilevanza fiscale degli apporti, nonché della loro rinuncia, poiché l’erogazione non era stata effettuata da un socio ma da una terza società.

Il giudice remittente è convinto, quindi, che se si prediligesse la tesi per cui può essere considerato socio anche un gruppo unitario di imprese collegate tra loro sul piano finanziario ed organizzativo, sia pure senza legali vincoli partecipativi, i versamenti a fondo perduto o in conto capitale e l’eventuale rinuncia, non assumerebbero nessuna rilevanza fiscale.

La Commissione, inoltre, prende atto che la Cassazione (sentenza 22917/2014) ha ritenuto la norma, che prevede la non tassazione dei versamenti dei soci a fondo perduto o in conto capitale, una disposizione fiscale di favore e non derogabile nonostante nel nostro ordinamento non sia presente una disciplina sistematica della nozione di gruppo societario.
Pertanto, secondo il Giudice remittente, l’esclusione della qualità di socio, anche alle società erogatrici ma appartenenti ad un medesimo gruppo, sebbene tra loro giuridicamente distinte, provocherebbe, in violazione dell’articolo 3 della Costituzione, una diversità di trattamento per una condizione sostanzialmente assimilabile. Oltre a ciò, l’eventuale tassazione delle somme erogate comporterebbe anche la violazione del principio di capacità contributiva.

L’ordinanza va letta anche alla luce delle modifiche introdotte dal decreto internazionalizzazione con il quale il legislatore ha previsto che la rinuncia da parte dei soci ai crediti realizza una sopravvenienza attiva, limitatamente alla parte che eccede il relativo valore fiscale. Rimane, comunque, immutata la non tassabilità dei versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società da parte dei propri soci.

Ctr Venezia, sezione 5, ordinanza 16 novembre 2016

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