Imposte

Alle Sezioni unite l’imposta sugli atti delle società semplici

I giudici sono chiamati a decidere se l’imposta di registro sugli atti è in misura fissa o proporzionale al 3%

di Andrea Vasapolli

Con l’ordinanza 33312/2021 la Cassazione ha sottoposto all’esame delle Sezioni unite la questione interpretativa se gli atti delle società semplici sono soggetti all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 131/86, ovvero se a tali atti deve essere applicata l’imposizione proporzionale ai sensi dell’articolo 9 della medesima Tariffa.

La vicenda trae origine dalla scissione di una srl con beneficiaria una società semplice. In sede di autoliquidazione l’atto era stato sottoposto a imposta di registro in misura fissa, ma in fase di controllo le Entrate, ritenendo che le società semplici non rientrino nel novero di quelle individuate dall’articolo 4, comma 1, della Tariffa parte prima, avevano ricondotto la tassazione dell’atto di scissione all’articolo 9 della Tariffa, che prevede una imposta proporzionale del 3 per cento.

A favore dell’applicazione dell’imposta in misura fissa depone il dettato letterale dell’articolo 4, comma 1 il quale prevede che lo stesso si applica alle società «di qualunque tipo e oggetto» e che il requisito di avere per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale o agricola è riferito solo agli enti diversi dalle società. Chiaro, in tal senso, il riferimento a società di «qualunque oggetto».

A favore di tale interpretazione depone anche la previsione di cui all’articolo 82 del Codice del terzo settore (Dlgs 117/17) il quale prevede che l’imposta di registro in misura fissa prevista da tale articolo per gli enti del terzo settore non si applica alle «imprese sociali costituite in forma di società», in quanto gli atti delle stesse sono già soggetti a imposizione fissa in applicazione dell’articolo 4, comma 1, del Dpr 131/86. In senso conforme è la prassi notarile costante, nonché quella delle stesse Entrate (circolari 18/E/13 e 26/E/16, risposta a interpello 91 /18).

In favore dell’applicazione dell’imposizione proporzionale prevista dall’articolo 9 della Tariffa, sostenuta dalle Entrate in sede di ricorso, una non condivisibile lettura che ignora il dato letterale della previsione normativa di cui all’articolo 4, comma 1, in commento.

Erroneo, inoltre, è l’ulteriore argomento portato a supporto di tale tesi esposto nella citata ordinanza, ove si è affermato che la stessa sarebbe suffragata dalla nota III dell’articolo 4 della Tariffa, in quanto tale nota presupporrebbe che ci siano società che non esercitano attività commerciale o agricola e che risultando estranee all’applicazione dell’articolo 4 citato. In verità tale nota III si riferisce (non alle società ma) agli atti che siano diversi da quelli indicati nell’articolo 4 della Tariffa, per i quali si applica l’articolo 9 della Tabella allegata al Dpr 131/86, norma che esonera da tassazione tali diversi atti.

I precedenti della Cassazione, apparentemente favorevoli a questa seconda tesi (Cassazione 4763/09 e 227/21), in verità sono meri obiter dicta, in quanto con tali pronunciamenti la Suprema corte non aveva affrontato in maniera esplicita la questione, ma si era pronunciata solo in via incidentale.

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