Imposte

Alt all’ingresso tardivo nel forfettario se sono state presentate le liquidazioni Iva

La risposta 378 delle Entrate boccia la richiesta di un contribuente che ha fatturato con Iva per tutto il 2020

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di Cristiano Dell'Oste

Non si può entrare nel regime forfettario un anno dopo aver emesso le fatture con Iva. A maggior ragione se l’attività era già iniziata negli anni precedenti e se sono state presentate le liquidazioni periodiche Iva. Quella che può apparire come una precisazione scontata arriva dall’interpello 378 del 31 maggio, con cui l’agenzia delle Entrate boccia la tesi proposta da un collaboratore intenzionato, per l’appunto, a passare ex post dal regime ordinario a quello forfettario.

Questi i fatti. Nel 2020 un professionista con partita Iva emette 12 fatture nei confronti di una società con cui collabora, applicando Iva e contributo alla cassa previdenziale. Poi, il 3 aprile 2021, il collaboratore scrive via email al committente e gli comunica di aver «erroneamente ed involontariamente applicato il regime ordinario di tassazione in luogo di quello forfetario». È convinto, infatti, che la semplice emissione delle fatture non costituisca un “comportamento concludente” e quindi ritiene di poter passare al forfait ora per allora.

Per risistemare la situazione, il collaboratore propone questa soluzione:
1) emettere note di credito per lo storno dell’Iva esposta nelle fatture emesse nel corso dell’anno 2020;
2) emettere contestualmente «una fattura a titolo di ulteriore corrispettivo di importo pari all’Iva stornata» (sic).

Le Entrate rispondono di no, essenzialmente per due ragioni. La prima è che il contribuente ha presentato le liquidazioni periodiche Iva, secondo quanto risulta all’Agenzia (quindi, al di là della fatturazione, il comportamento che ha tenuto è stato coerente con il regime ordinario, non con il forfait). La seconda è che, da quanto si deduce, il collaboratore aveva già la partita Iva attiva prima del 2020 e negli anni precedenti non ha applicato il regime forfettario; anzi, pare che anche in passato siano state emesse fatture con Iva e con applicazione del contributo previdenziale. Le Entrate ricordano infatti ciò che dispone l’articolo 1 del Dpr 442/1997: «L’opzione e la revoca di regimi di determinazione dell’imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. La validità dell’opzione e della relativa revoca è subordinata unicamente alla sua concreta attuazione sin dall’inizio dell’anno dell’attività».

Un interpello del genere può stupire. Ma va detto che la domanda alle Entrate è stata presentata dalla società, non dal collaboratore. Quasi che il committente abbia voluto avere conferma dal Fisco di quello che gli sembrava un comportamento scorretto, così da poter dire di no alla richiesta della controparte.

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