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Ammessa la tassazione separata dell’assegno divorzile

La Cassazione contraddice l’interpretazione del Fisco e ammette la non cumulabilità sia dell’assegno periodico che degli arretrati

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di Cristian Valsiglio

Anche gli arretrati dell’assegno di divorzio sono soggetti a tassazione separata, come l’assegno periodico. Questa la posizione della Cassazione, espressa con la sentenza n. 3485/2023.

Il caso

La contribuente, una persona divorziata con assegno periodico a carico dell’ex coniuge, a seguito di azione giudiziaria, otteneva la revisione dell’importo dell’assegno divorzile ed esperiva azione di condanna per ottenere il pagamento di quanto rivalutato su ordine del giudice.

A questo punto riceveva in unica soluzione la rivalutazione degli arretrati, esponendone la somma nella dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta, per poi richiederne la tassazione separata e il rimborso di quanto versato a titolo d’imposta in eccesso in virtù dell’applicazione della tassazione ordinaria.

L’agenzia delle Entrate opponeva l’impossibilità di applicare la tassazione separata all’assegno divorzile e così si arrivava in Cassazione.

La sentenza n. 3485 del 6 febbraio 2023, qui in commento, ritiene che il regime della tassazione separata di cui all’articolo 17, comma. 1, lettera b) del Tuir sia applicabile anche ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente come l’assegno divorzile.

Le condizioni per la tassazione separata

Andiamo ad analizzare i contenuti della fattispecie verificando le tre condizioni oggettive per l’applicazione della tassazione separata:

1) la presenza di un emolumento arretrato;

2) la fonte giuridica che ha previsto la liquidazione dell’emolumento arretrato;

3) la tipologia di reddito percepito.

A mente dell’articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir sono tassati separatamente - ossia con l’applicazione dell’aliquota media del biennio e senza applicazione delle addizionali regionali e comunali - gli emolumenti arretrati compresi “i compensi e le indennità” di cui al comma 1 dell’articolo 47 (ora articolo 50) e al comma 2 dell’articolo 46 (ora articolo 49) del Tuir percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.

Ai nostri fini, alla lettura della norma, agevolmente si rileva la presenza delle prime due condizioni: infatti, il giudice (tramite una sentenza) aveva imposto la liquidazione in unica soluzione degli importi arretrati dell’assegno divorzile. A questo punto si deve indagare sulla natura reddituale dell’assegno divorzile e sull’applicabilità ad esso della tassazione separata.

Ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir appartengono alla categoria dei redditi assimilati al lavoro dipendente «gli altri assegni periodici comunque denominati (…) compresi quelli indicati alle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 10 ». La lettera c) della disposizione richiamata cita la fattispecie degli «assegni periodici corrisposti al coniuge». Pertanto, gli assegni divorzili sono da considerare redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi del comma 1 dell’articolo 47 (ora 50) del Tuir.

La tesi del Fisco

Seppur la norma sulla tassazione separata (articolo 17) fosse molto chiara in merito all’applicabilità alla fattispecie reddituale di tali redditi, il Ministero delle Finanze, con circolare n. 326 del 23.12.1997 (par. 5.1), precisava che «Considerando il tenore letterale della disposizione, che fa riferimento «ai compensi e alle indennità di cui al comma 1 dell’articolo 47», restano esclusi, in linea di principio, dalla possibilità di fruire del regime di tassazione separata, le rendite e gli assegni periodici, per i quali, peraltro, l’articolo 48-bis del Tuir conferma una presunzione di percezione nella misura e alle scadenze risultanti dai relativi titoli». Sostanzialmente, l’Amministrazione finanziaria, ai fini dell’inapplicabilità della tassazione separata fondava le proprie ragioni sulla mera visione nominalistica degli importi; la norma in parola cita “compensi e indennità” ma poiché l’assegno divorzile è un “assegno periodico” ad esso non è possibile applicare la predetta modalità di calcolo dell’imposta.

La sentenza

Contrariamente a questa impostazione, la Cassazione afferma che la tassazione separata è applicabile anche agli arretrati dell’assegno di mantenimento del coniuge fissati dal giudice a seguito di provvedimento di separazione o scioglimento del matrimonio. La condivisibile sentenza della Cassazione non si sofferma sulle motivazioni dell’errata interpretazione della norma da parte del Fisco: per tale motivo è opportuno proseguire con considerazioni aggiuntive per meglio accertare la bontà della decisione giurisprudenziale.

In prima battuta si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 287/1996, ha precisato che la ratio della tassazione separata «è quella di evitare il determinarsi di una iniqua applicazione del meccanismo della progressività dell’Irpef» motivo per il quale non si rileverebbe quale possa essere il motivo per escludere dalla predetta modalità di tassazione l’assegno divorzile. Ma v’è di più: la rigida interpretazione letterale di «compensi e indennità» escluderebbe di fatto la totale applicabilità della disposizione ai redditi, seppur formalmente richiamati, di cui al comma 2 dell’articolo 46 (ora 49) del Tuir.

Quest’ultima disposizione, infatti, attrae tra i redditi di lavoro dipendente «le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati» e «le somme di cui all’articolo 429, ultimo comma, del codice di procedura civile» , non citando alcun «compenso o indennità». Avere un approccio meramente nominalistico della fattispecie, di fatto, renderebbe inapplicabile la disposizione ad una categoria reddituale espressamente richiamata dalla stessa norma.

Da ultimo, si rileva che l’argomentazione dell’Amministrazione Finanziaria secondo la quale l’assegno divorzile subisce una presunzione di percezione nella misura e alle scadenze dei relativi titoli, non sembra pertinente almeno per due motivi: il primo, in quanto la presunzione indicata è relativa («salvo prova contraria», articolo 52, comma 1, lettera c) del Tuir); il secondo, poiché la presunzione è riferibile al momento e alla misura della percezione e non alla natura o meno di arretrato.
La tassazione, infatti, avviene nell’anno della percezione, ma la modalità di tassazione (separata) è applicabile per la natura di arretrato di quanto percepito.

In conclusione, sembra che questa sentenza abbia correttamente interpretato la disposizione tributaria ammettendo la tassazione separata anche per gli arretrati degli assegni divorzili.


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