Ammissibilità ampia per i documenti in appello
È legittima la produzione di nuovi documenti nel grado di appello anche se disponibili fin dal primo grado di giudizio, a condizione che siano depositati entro venti giorni prima della data dell’udienza di trattazione. A fornire questa interpretazione è la Cassazione con l’ordinanza 17164 depositata ieri ( clicca qui per consultarla ).
Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un avviso di accertamento con il quale venivano contestati maggiori ricavi e l’indebita deduzione di componenti negative. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso e l’Agenzia proponeva appello avverso la decisione, producendo documentazione integrativa a sostegno della fondatezza della rettifica. La Ctr, pur accogliendo parzialmente il gravame dell’Ufficio, dichiarava inammissibili i documenti, perché avrebbero necessitato di ulteriori esami e valutazioni in violazione del contraddittorio.
L’Agenzia ricorreva in Cassazione, lamentando l’erroneità della decisione sull’inammissibilità della documentazione in violazione degli articoli 57 e 58 del Dlgs 546/92. La Corte ha innanzitutto richiamato l’articolo 58, secondo il quale è fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello. I giudici di legittimità hanno precisato sul punto che questi nuovi documenti possono essere prodotti anche se disponibili in precedenza. La legittimità della norma peraltro è stata recentemente vagliata dalla Corte costituzionale (sentenza 199/2017), che ha ritenuto non fondata la censura, anche perché è stata esclusa una disparità di trattamento delle parti, atteso che entrambe possono scegliere l’eventuale ulteriore documentazione da produrre in appello.
Il deposito di nuovi documenti, secondo le disposizioni del processo tributario, deve avvenire a pena di decadenza nel rispetto del principio di difesa e del contraddittorio, in occasione del deposito di memorie o comunque sino a venti giorni liberi prima della data di trattazione del ricorso. Solo così è consentito alle parti di replicare e contestare tempestivamente. Nella specie, l’ufficio aveva prodotto dei verbali di constatazione, evidentemente già disponibili anche nel primo grado, entro i 20 giorni precedenti all’udienza, con la conseguenza che la sentenza della Ctr doveva essere riformata. La decisione chiarisce così una questione abbastanza controversa poiché non di rado, a parti contrapposte, è proprio l’agenzia delle Entrate a richiedere l’inammissibilità per nuovi documenti prodotti dal contribuente utili alla propria difesa.
Cassazione, ordinanza 17164/2018