Contabilità

Ammortamenti e rivalutazioni, così i bilanci assorbono il Covid

Salva la deducibilità degli ammortamenti non contabilizzati, deroga applicabile anche a singole immobilizzazioni

I bilanci 2020 devono convivere con la situazione provocata dal Covid-19, pertanto gli amministratori potranno usufruire delle particolari disposizioni che intendono alleviare gli effetti negativi della pandemia.

Prescindiamo dalla disposizione che consente di derogare al postulato della continuità, nella speranza che riguardi situazioni non particolarmente diffuse che tra l’altro, in alcuni casi, sono figlie di andamenti negativi ante pandemia.

Le altre disposizioni contabili che intendono venire in aiuto agli amministratori nella redazione dei bilanci 2020 sono la possibilità di non contabilizzare gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali e la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni. Altra disposizione agevolativa riguarda la sospensione, sino ai bilanci 2025, degli articoli 2446 e 2447 del Codice civile.

La norma sugli ammortamenti costituisce un’ulteriore possibilità rispetto a quella da sempre contenuta nell’articolo 2426 del Codice civile che consente la modifica dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati con obbligo di illustrazione e motivazione nella nota integrativa.

L’Organismo italiano di contabilità ha diffuso, in forma di bozza, il documento interpretativo 9, precisando che è possibile applicare la deroga ai singoli elementi delle immobilizzazioni materiali o immateriali, a gruppi delle stesse oppure a un’intera voce di bilancio.

Si tratta di individuare l’unità elementare di contabilizzazione e tale scelta deve essere coerente con le ragioni che hanno indotto la società a non effettuare gli ammortamenti.

Dalla lettura degli esempi illustrativi si evince che la sospensione degli ammortamenti è legata alla parte “alta” del conto economico, costituita dalla differenza (A-B) tra valore della produzione (A) e costi della produzione (B).

Dal punto di vista fiscale è prevista la deducibilità delle quote di ammortamento, non contabilizzate nel conto economico, in sede di dichiarazioni Ires e Irap.

Infatti, è prevista la deduzione delle quote di ammortamento nei limiti previsti negli articoli 102, 102-bis e 103 a prescindere dall’imputazione nel conto economico: si applica il comma 4, lettera b), dell’articolo 109 del Tuir che prevede la deducibilità dei componenti negativi non imputati nel conto economico per disposizione di legge.

Questa previsione comporta l’iscrizione in bilancio delle imposte differite passive (principio Oic 25) che saranno utilizzate al termine del piano di ammortamento, quando l’ultima quota sarà stanziata contabilmente ma sarà già stata dedotta fiscalmente (o, prima, in caso di cessione).

Nel corso di Telefisco 2021, l’agenzia delle Entrate, in risposta ad un quesito, ha ribadito il tenore letterale dell’articolo 60, comma 7-bis, della legge 126/2020.

La risposta dell’agenzia delle Entrate conferma che la deduzione deve avvenire in via extracontabile mediante variazione nella dichiarazione relativa all’esercizio 2020.

In particolare, non sarebbe consentito recuperare fiscalmente la quota di ammortamento non imputata nel conto economico 2020 in coda al processo di ammortamento: questo comportamento, che vorrebbe evitare la gestione del doppio binario e la conseguente contabilizzazione della fiscalità differita, non sembra consentito dalla norma di legge.

Questa interpretazione, che parrebbe confermata anche da Assonime nella circolare 2/2021, è stata oggetto di critiche a causa delle ipotizzate difficoltà derivanti dalla contabilizzazione delle imposte differite: se il problema è costituito da una scrittura contabile in partita doppia, nelle realtà di minori dimensioni si potrà evitarne la rilevazione, in particolare se irrilevanti.

Con riferimento alla rivalutazione, un problema riguarda la possibilità di rivalutare i marchi autoprodotti, protetti giuridicamente ma non iscritti nello stato patrimoniale perché le spese di registrazione d’importo irrilevante sono state imputate nel conto economico.

Problema che sarà probabilmente oggetto di attenzione nella versione finale del documento interpretativo 7 che potrebbe confermare tale possibilità, come più volte scritto sul Sole 24 Ore (da ultimo si veda l’articolo). Possibilità confermata, dal punto di vista fiscale, dalla Dre della Lombardia nella recente risposta a interpello 904-2406/2020.

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