Ammortamenti, gestione dei cespiti a rischio errore
In molti casi il processo viene gestito in modo difforme da quanto prevedono i principi contabili e la legge. Spesso si ignora la vita utile del bene e il probabile valore di realizzo
Il processo di ammortamento delle immobilizzazioni materiali viene spesso gestito in modo difforme da quanto prevedono i principi contabili e la legge.
I calcoli
Secondo l’Oic 16, l’ammortamento dell’esercizio di un cespite deve essere determinato ragguagliando il costo ammortizzabile alla sua residua possibilità di utilizzo come stimata dall’impresa: ove il primo di tali valori è rappresentato dalla differenza tra il costo del bene e il suo presumibile valore di realizzo al termine del periodo di vita utile. L’aliquota di ammortamento è quindi solo il frutto di un calcolo residuale, ottenuto ragguagliando al costo lordo del bene l’ammortamento dell’esercizio conteggiato come sopra.
La prassi contabile è invece orientata all’applicazione acritica al costo lordo dei beni dei coefficienti di ammortamento previsti dal Dm 31 dicembre 1988, i quali in verità rappresentano solo il limite massimo di deducibilità degli ammortamenti in ciascun esercizio ex articolo 102, comma 2, del Tuir. Nella maggior parte dei casi manca quindi la stima della vita utile per i vari beni, e inoltre oggetto di ammortamento è l’intero costo degli stessi, non il solo costo ammortizzabile.
Per rendere compatibile con i principi contabili tale processo di ammortamento adottato nella prassi, in nota integrativa gli amministratori dovrebbero almeno indicare – quanto alla residua possibilità di utilizzo – che l’applicazione dei coefficienti ministeriali trova ragione nel fatto che si ritengono ragionevoli le aspettative statistiche di vita utile delle varie categorie di beni che sottostanno alle aliquote ministeriali. Dovrebbero altresì indicare che oggetto di ammortamento è l’intero costo, in quanto ritengono tendenzialmente irrilevante il presumibile valore di realizzazione dei beni. Quest’ultima affermazione, ovviamente, non può essere sostenuta per i cespiti di maggior valore, quali gli immobili o i grandi impianti.
La manutenzione straordinaria
Altro errore ricorrente nella prassi contabile è l’ammortamento delle spese di manutenzione straordinaria, che secondo l’Oic 16 devono essere capitalizzate imputandole a diretta maggiorazione del costo del bene al quale si riferiscono. Ne consegue che, dall’esercizio di capitalizzazione, l’aliquota di ammortamento ministeriale (se si è scelto questo metodo di ammortamento) deve essere applicata al costo così incrementato del cespite.
Tuttavia, molto spesso succede che, anche per come funzionano taluni software, le spese di manutenzione vengano iscritte a libro cespiti in una “pagina” separata dal bene al quale si riferiscono e vengano quindi ammortizzate distintamente. Il risultato è un piano di ammortamento completamente falsato, che si va a sviluppare su di un arco temporale ben più lungo del dovuto.
Le registrazioni
Sempre con riferimento al libro cespiti, un altro comune errore è il mancato rispetto delle previsioni dell’articolo 14 del Dpr 600/1973, secondo cui sono necessarie registrazioni separate per ciascun bene immobile e ciascun bene iscritto in pubblici registri, mentre gli altri beni devono essere raggruppati per categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.