Finanza

Ammortamenti sospesi, lo «stop» favorisce il contributo perequativo

Chi punta al fondo perduto molto probabilmente indicherà in Redditi 2021 la variazione in diminuzione

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di Gianluca Dan

La risposta all’interpello 607/2021, sulla facoltà di dedurre gli ammortamenti a fronte della scelta di sospenderli civilisticamente, pone fine ai dubbi degli operatori. L’Agenzia conferma la possibilità di non imputare gli ammortamenti non rilevati nel bilancio, in applicazione dell’articolo 60, commi da 7-bis a 7-quinquies, del Dl 104/2020, lasciando alla singola impresa la decisione in merito (si veda l’articolo di NT+ Fisco).

La risposta forse necessitava di una circolare o una risoluzione, invece di un interpello la cui validità è limitata al solo soggetto istante. A ogni modo, la richiesta è talmente generica che si adatta sostanzialmente a tutti i contribuenti che non hanno interesse alla deduzione fiscale degli ammortamenti non imputati a bilancio, in quanto il conto economico dell’esercizio chiude con una perdita tale da determinare l’assenza di materia imponibile sia ai fini Ires che ai fini Irap.

Si possono allora analizzare i possibili comportamenti dei contribuenti che non hanno imputato gli ammortamenti a conto economico nel bilancio 2020, che ad oggi sarà molto probabilmente già definito e depositato al Registro delle imprese; o di coloro che hanno l’esercizio in corso al 15 agosto 2020 e che quindi potrebbero essere ancora alle prese con la relativa preparazione (si pensi ad esempio alle società con esercizio che chiude al 30 giugno, i cui termini di approvazione scadono il 28 ottobre o il 27 dicembre se si fruisce della proroga di 180 giorni).

Vien da sé che coloro che hanno un imponibile positivo dedurranno le quote di ammortamento anche se non imputate a conto economico, per ridurre l’effetto fiscale. Invece le società in perdita fiscale, soprattutto ai fini dell’imposta regionale che non ammette il riporto a nuovo delle perdite, avranno convenienza a non dedurre le relative quote di ammortamento sospese a conto economico, rinviando così la relativa deduzione all’esercizio in cui ci sarà l’imputazione della quota sospesa. Quest’ultimo comportamento evita di disallineare i valori civilistici e fiscali, con la conseguenza che nel bilancio non ci sono impatti in termini di imposte differite e nel modello dichiarativo non vanno apportate le variazioni in diminuzione nel rigo RF55, con il codice 81, e non si deve compilare il quadro RV per la gestione dei disallineamenti.

Verso il contributo perequativo
Di segno opposto potrebbe essere la valutazione di coloro che ambiscono al contributo a fondo perduto perequativo previsto dal decreto Sostegni bis (articolo 1, commi da 16 a 27, del Dl 73/2021). Il contributo perequativo è stato previsto per sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19: si tratta di un aiuto a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al quello in corso al 26 maggio 2021 (anno 2019 per i soggetti solari) hanno conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro.

Il contributo a fondo perduto perequativo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale che verrà definita con decreto del ministro dell’Economia.

La disposizione normativa demanda a un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate l’individuazione degli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi (relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio, nonché le modalità operative e i termini per la presentazione dell’istanza per la richiesta del contributo.

Il provvedimento 227357/2021 ha individuato gli specifici cambi da osservare. Limitandoci alle società di capitali, andrà confrontato il dato del rigo RF63 (reddito o perdita) delle annualità 2019 e 2020.

Coloro che fanno affidamento sul contributo perequativo molto probabilmente indicheranno nella dichiarazione dei redditi, da inviare entro il prossimo 30 settembre, come variazione in diminuzione, al rigo RF55 con il codice 81, gli ammortamenti sospesi. In questo caso, a fronte di un sacrificio certo, pari alla quota parte della perdita Irap non riportabile nei successivi periodi d’imposta, si potrà ambire al contributo perequativo qualora il rigo RF63 del modello Redditi 2021 evidenzi un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 da verificare nello stesso rigo del modello Redditi 2020.

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