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Anche il caminetto tradizionale rientra tra gli «impianti termici» ai fini del superbonus

Villetta unifamiliare

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di Alessandro Borgoglio

La domanda

Sono proprietaria di una villetta unifamiliare, categoria A/7, situata in zona collinare e vorrei realizzare interventi trainanti di efficientamento energetico mediante l’isolamento termico (cosiddetto cappotto) delle pareti (almeno 25% delle superfici opache verticali) per conseguire il miglioramento di due classi energetiche, e la sostituzione degli infissi come interventi trainati. Per il riscaldamento, la villetta dispone di un unico caminetto tradizionale collocato nell’ambiente centrale dell’edificio, che si sviluppa solo su un unico piano e per l’acqua calda dispone di un boiler/scaldabagno.
Alla luce della ridefinizione del concetto di impianto termico a decorrere da giugno 2020, vorrei sapere se posso beneficiare del superbonus 110% per tutti gli interventi trainanti e trainati.
R. S. – Cagliari

Come chiarito dall’Enea, con la Faq (risposta alle domande più frequenti) 9.D sull’Ecobonus, in data 11 giugno 2020 è entrato in vigore il decreto legislativo 48/2020, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica dell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Pertanto, per gli interventi realizzati a partire da tale data, si applica la nuova definizione di “impianto termico” di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l-tricies), del decreto legislativo 192/2005 (modificato, appunto, dal decreto legislativo 48/2020) ovvero «impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». Nella nuova definizione normativa non è più riportata la condizione, presente nel testo di legge previgente, per cui «non sono considerati impianti termici apparecchi quali stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 KW».
Il lettore, quindi, potrà accedere al superbonus del 110% sia per gli interventi trainanti, sia per quelli trainati, considerando il caminetto tradizionale come impianto termico.

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