Anche per i beni in leasing il credito d’imposta per il bonus Sud matura con la consegna del bene
Anche per gli acquisti in leasing, il credito d’imposta matura, con riferimento ai beni mobili, alla data di consegna dei beni (o, se previsto, il collaudo, all’esito positivo dello stesso). Va tuttavia precisato che - come chiarito dall’agenzia delle Entrate nella circolare 38/E/2008 con riferimento al credito d’imposta per le aree svantaggiate previsto dalla legge 269/2006 - gli investimenti effettuati tramite leasing sono agevolabili solo se i contratti contengono «l’obbligo di acquisire l’attivo alla scadenza del contratto di locazione. Infatti, il mancato esercizio del diritto di riscatto comporterà la revoca dell’agevolazione». Come ulteriormente precisato dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione 4/E/2009, ai fini dell'agevolazione in esame, nei contratti di leasing deve allora essere inserita una specifica disposizione che preveda, già al momento di stipula del contratto, l’opzione di riscatto del bene, i cui effetti decorrono dal momento della finita locazione, fatto salvo il regolare adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. Pertanto, se il contratto di acquisto in leasing contiene la predetta clausola, il contribuente - in presenza di tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge - potrà fruire del credito d’imposta per la totalità dell’importo agevolabile.
Invia un quesito all’Esperto risponde
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5