Controlli e liti

Anche l’evento sfortunato esclude la società di comodo

Ampliato lo spazio per disapplicare il regime. L’«inettitudine produttiva» esclude si tratti di scelta voluta

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di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

La sfortuna e l’incapacità di produrre ricavi sono fattori sufficienti per disapplicare la norma sulle società di comodo. Ad affermarlo è la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 23384 depositata martedì 24 agosto.

La vicenda trae origine dall’impugnazione di un atto di diniego per la disapplicazione della disciplina delle società non operative («di comodo»). Entrambi i giudici di merito confermavano la tesi erariale ritenendo che la società non avesse offerto alcuna prova di un’oggettiva situazione di carattere straordinario che avesse impedito il conseguimento di ricavi nella misura minima prevista. In particolare secondo la Ctr, la società aveva subito «un concentrarsi di eventi sfortunati» che hanno determinato una «inettitudine produttiva». La contribuente ricorreva in Cassazione lamentando l’errata applicazione della norma sulle società di comodo.

I giudici di legittimità hanno anzitutto rilevato che in base a tale disciplina si considerano non operativi le società che non superino il test di operatività. Il legislatore ha infatti previsto l’applicazione di determinati coefficienti al valore dei beni patrimoniali di una società, per determinare i ricavi minimi. La disciplina ha la dichiarata finalità di disincentivare l’uso improprio delle società, evitando cioè che diventino uno strumento per conseguire scopi, anche di natura fiscale, diversi e distorti. Il contribuente può escludere l’applicazione di tale regime quando dimostri la sussistenza di situazioni che abbiano reso impossibile il conseguimento dei ricavi.

La Cassazione ha così precisato che non è necessario che tali situazioni abbiano carattere straordinario poiché la nozione di «impossibilità» va intesa in senso elastico e non in termini assoluti, quanto piuttosto economici. In tal senso può individuarsi anche uno specifico fatto, non dipendente dalla scelta consapevole dell’imprenditore e che impedisca lo svolgimento dell’attività produttiva.

Nella specie la Suprema Corte ha rilevato che i giudici di appello avevano erroneamente applicato i principi della disciplina: entrambe le ragioni individuate, infatti, erano idonee a costituire oggettive situazioni per la disapplicazione del test di operatività. Il «concentrarsi di eventi sfortunati» costituisce un evidente fattore causale non riconducibile alla volontà del contribuente, ma a fattori estranei. Analogamente, la «inettitudine produttiva» esclude si tratti di una scelta voluta e consapevole dell’imprenditore, quanto piuttosto all’incapacità di raggiungere determinati risultati.

La pronuncia ha poi precisato che, ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, è irrilevante la circostanza che l’imprenditore avrebbe potuto gestire diversamente la propria impresa. Così facendo, infatti, si sarebbero sottoposte a giudizio le scelte imprenditoriali. Da qui l’accoglimento del ricorso della contribuente.

La decisione è interessante poiché, sebbene ai fini della disapplicazione della norma sulle società di comodo, attribuisce rilevanza a circostanze che, non di rado, capitano agli imprenditori. A prescindere da «eventi sfortunati» o «inettitudine produttiva», i giudici di legittimità hanno ritenuto rilevante l’assenza di volontà del contribuente, ossia il fatto che il mancato raggiungimento dei ricavi non fosse dipeso da specifiche scelte in tal sens«o escludendo altresì che possano essere giudicate le strategie assunte. Soprattutto tale ultimo aspetto potrebbe estendersi anche ad altre ipotesi di accertamento: si pensi a contestazioni di antieconomicità, generalmente fondate su “critiche” alla scelte imprenditoriali.

In realtà, nella maggior parte dei casi si tratta al più di «investimenti errati» che non hanno cioè determinato i risultati auspicati. Nell’attesa che il principio si consolidi, la speranza è che gli uffici comprendano, più che mai in questo particolare momento storico, che l’elevato reddito non è sempre un mero risultato matematico, atteso che i fattori influenti sono davvero molteplici.

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