Anche per la dichiarazione omessa vale il principio di capacità contributiva
I contenuti di una dichiarazione redatta su modello non conforme a quello approvato con uno specifico decreto potrebbero anche essere materialmente rettificati, ma, in punto di diritto, tale dichiarazione è considerata omessa e immaginare, quindi, di poter emendare quello che giuridicamente non esiste sarebbe un evidente ossimoro. Tuttavia, la legittimità, o meno, di una cartella di pagamento generata da un’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi deve sempre essere apprezzata, dal punto di vista del quantum della pretesa impositiva, in ragione del principio della capacità contributiva. È quanto emerge dall’ordinanza 16244/2018 ( clicca qui per consultarla ), con la quale la Suprema corte ha statuito che laddove la dichiarazione dei redditi, per errore, venga presentata su modello non conforme, essa è omessa e, come tale, non è emendabile, ma ciò, tuttavia, non vuol dire che il contribuente possa essere sottoposto a un prelievo tributario ingiusto.
Nella controversia esaminata, il contribuente aveva dichiarato i suoi redditi sul modello dell’anno precedente e, solo quattro anni più tardi, aveva poi inoltrato la dichiarazione «corretta». In ragione, allora, della inefficacia della prima dichiarazione ed in considerazione della non riconosciuta possibilità di correggere un modello considerato omesso, le Entrate avevano emesso nei confronti del contribuente una cartella di pagamento, ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973, per disconoscere la perdita maturata nel periodo contestato e negare il riporto della stessa nel periodo d’imposta successivo.
Tuttavia, proprio l’opposizione a quella cartella ha fornito al contribuente il presupposto giuridico per regolarizzare definitivamente la propria posizione tributaria. Infatti, con una decisione che estende l’insegnamento della massima giurisprudenza su questo tema (Cassazione, sezioni Unite 13378/2016), i giudici hanno affermato che il contribuente, in sede di ricorso giurisdizionale contro la cartella di pagamento, può contestare il merito della pretesa tributaria non solo sulla base di errori/omissioni presenti in una dichiarazione presentata, ma anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione originaria.
Con approccio sostanzialistico, infatti, per il collegio di legittimità sussiste la possibilità per il contribuente, in adesione all’articolo 53 della Costituzione, di emendare ogni errore incidente sull’obbligazione tributaria, compreso, quindi, anche quello di non aver redatto su modello approvato (e, pertanto, di aver omesso) l’invio dichiarativo.
Di fatto, quindi, per ragioni di tutela costituzionale i giudici ammettono una sorta di ravvedimento figurativo, di matrice giurisprudenziale, dell’originaria omessa presentazione della dichiarazione, quantomeno nel caso in cui non si possa «trascurare la circostanza (incontestata) della correttezza dei versamenti fiscali effettuati dal ricorrente». Non sfugga, infatti, che nel caso di specie il contribuente aveva sbagliato il modello dichiarativo, ma non aveva completamente sorvolato sui suoi obblighi fiscali sostanziali. Sarà, allora, interessante scoprire in futuri pronunciamenti se una medesima valorizzazione del principio di capacità contributiva sarà accordata per rimediare ad omissioni dell’invio di modelli dichiarativi anche in favore di contribuenti per i quali non sia ravvisabile un’originaria e analoga buona fede comportamentale.
Cassazione, ordinanza 16244/2018