Anche per le royalties vale il regime agevolato della convenzione Italia-Svizzera
La risposta a interpello 493 riconosce l’applicabilità dell’aliquota del 5% anche ai diritti connessi
Rilevano ai fini fiscali in Italia le royalties pagate da una società italiana ad un cantante residente in Svizzera per la cessione del diritto di riproduzione delle performance canore. Si applica la tassazione più favorevole prevista dalla convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera. Questo è il parere dell’agenzia delle Entrate, espresso con la risposta a interpello 493/2020 del 21 ottobre. La società che ha presentato l’interpello ha sede in Italia e si occupa delle attività di produzione, promozione e commercializzazione di fonogrammi/videogrammi e del loro sfruttamento per campagne pubblicitarie e cinematografiche.
Il quesito
L’istanza di interpello ha ad oggetto il rapporto contrattuale in forza del quale un artista residente in Svizzera ha ceduto alla società istante i diritti esclusivi di utilizzare le riproduzioni e duplicazioni foniche, ovvero le registrazioni delle sue interpretazioni come cantante. In cambio l’artista riceve delle royalties pari ad una certa percentuale del prezzo dei dischi venduti. In passato la società ha considerato questi compensi territorialmente rilevanti in Italia, applicando, in qualità di sostituto d’imposta, una ritenuta del 30% sulla parte imponibile del loro ammontare (75%) ai sensi di quanto previsto dalla normativa italiana. La società ha ritenuto invece non applicabile il più favorevole regime fiscale (ritenuta del 5%) previsto dall’articolo 12, paragrafo 2, della Convenzione, sul presupposto che la convenzione si applicherebbe ai soli “diritti di autore” e non anche ai “diritti connessi” (quali quelli della specie). Chiede tuttavia conferma circa la correttezza del proprio operato per i pagamenti futuri.
La risposta
Su questi temi si è espressa la Cassazione nella sentenza n. 21220/2006. In quella sede era stato affermato il principio secondo cui, ai fini dell’applicazione delle convenzioni, i diritti di riproduzione fonografica sono da considerarsi categoria diversa dai «diritti d’autore», sia pure risultando ad essi connessi. La Suprema Corte aveva quindi tratto l’ulteriore principio in base al quale per l’applicabilità del regime fiscale di diritto pattizio è necessario che l’articolo 12 della Convenzione interessata faccia esplicito riferimento, in aggiunta ai diritti d’autore, anche ai diritti «connessi» o «similari» («neighbouring rights»). In questo senso si era peraltro espressa la stessa agenzia delle Entrate con riferimento alla Convenzione tra Italia e Germania (risoluzione n. 12/E/2004), che ricomprende entrambe le categorie di diritti. Nel caso in esame l’Agenzia, conformandosi a questa interpretazione, ha ritenuto che le royalties ricevute dall’artista svizzero rilevino ai fini fiscali anche nel nostro Paese, con applicazione della disciplina più favorevole prevista dalla relativa convenzione. Il paragrafo 3 del citato articolo 12 definisce infatti canoni «i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l’uso o la concessione in uso di un diritto d’autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, comprese le pellicole cinematografiche e di registrazioni per le trasmissioni radiofoniche e televisive».