Controlli e liti

Anche senza documenti, gli acquirenti potranno provare la propria diligenza

Tra i file che il cessionario deve conservare il decreto non richiede foto né video

di Laura Ambrosi

Delineato il perimetro della responsabilità solidale degli acquirenti dei crediti di imposta del superbonus: con la conservazione di documenti individuati dal decreto legge 11/2023, infatti, è possibile escludere il concorso nell’eventuale illecito commesso dal beneficiario e comunque è sempre possibile dimostrare con ogni mezzo la propria buona fede.

Una delle principali questioni che fin dall’introduzione del superbonus è stata oggetto di incertezze è la possibilità di coinvolgere in concorso il fornitore che ha applicato lo sconto in fattura o i cessionari che hanno acquistato il credito.

Le Entrate (circolari 23/E e 33/E del 2022) avevano individuato alcuni indici sintomatici di illeciti, attribuendo ai diversi soggetti coinvolti in tali bonus l’onere di valutare la possibile liceità del credito. Veniva così introdotto (solo con circolare) un obbligo di diligenza qualificata, in assenza della quale il fornitore che aveva applicato lo sconto o il cessionario rispondevano solidalmente con il contribuente che aveva commesso l’illecito.

Il legislatore ha ora inserito tre nuovi commi nell’articolo 121 del Dl 34/2020, regolamentando l’ipotesi di concorso.

Il set dei documenti

Con il nuovo comma 6-bis è stato previsto che – a parte le ipotesi di dolo – il concorso è in ogni caso escluso per i cessionari che dimostrino di aver acquisito il credito di imposta e che siano in possesso di specifica documentazione.

Si tratta, in estrema sintesi, di documenti relativi alle opere che hanno originato il credito di imposta (fatture, asseverazioni, visure catastali e così via). Diversamente da quanto riportato nelle bozze preliminari del decreto, comunque, tra i documenti elencati dalla norma non figura la documentazione fotografica o video, su file geolocalizzato con firma digitale del direttore dei lavori, dalla quale emerga l’effettività delle opere realizzate.

È stato poi previsto (comma 6-ter) che l’esclusione opera anche con riguardo ai soggetti, diversi dai consumatori o utenti che acquistano i crediti di imposta da una banca, o altro ente finanziario con il quale sia stato stipulato un contratto di conto corrente e che abbia rilasciato una attestazione di possesso di tutta la citata documentazione.

Infine, è stata prevista (comma 6-quater) una sorta di clausola di salvaguardia, secondo la quale il mancato possesso di parte della documentazione non costituisce di per sé motivo di responsabilità solidale per dolo o colpa grave del cessionario, poiché egli può sempre fornire con ogni mezzo prova della propria diligenza o non gravità della negligenza.

È stato poi espressamente previsto che grava sull’ente impositore l’onere di dimostrare l’elemento soggettivo del dolo o della colpa grave del cessionario ai fini della contestazione del concorso.

Il caso dei fornitori

In conseguenza dell’individuazione di un elenco di documenti volti a escludere la responsabilità solidale, dovrebbero considerarsi ormai superati gli indici sintomatici di irregolarità del credito indicati dall’Agenzia in suoi precedenti documenti di prassi. Tuttavia, il nuovo comma 6-bis esclude «in ogni caso» la responsabilità dei soli «cessionari» e non anche dei fornitori che hanno applicato lo sconto. Ne dovrebbe così conseguire che per tali soggetti rimangano validi i citati indici.

In tale contesto, però, il legislatore ha espressamente previsto che l’onere della prova sia del dolo sia della colpa grave è a carico dell’Amministrazione. Pertanto da un profilo difensivo, non dovrebbe essere sufficiente che l’Agenzia riscontri la mancata verifica degli indici da parte del fornitore, ma occorrerà che dimostri in che misura egli poteva sapere certe informazioni ritenute rilevanti.

Per esemplificare, si consideri che nella circolare 33/E/2022, secondo l’Agenzia il fornitore o il cessionario del credito dovevano valutare elementi sintomatici della capacità reddituale del committente rispetto ai lavori commissionati, o ancora l’eventuale sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità immobiliare. Si tratta però di informazioni che difficilmente possono essere note al fornitore o al cessionario, dato che la capacità reddituale non è certo un elemento reperibile da chiunque.

Tale rigida impostazione dell’Agenzia sembra stata così mitigata dalla previsione che l’onere della prova sia a carico dell’Amministrazione. Occorrerà infatti che l’ufficio – se usa tali indici – spieghi perché il fornitore che ha applicato lo sconto poteva conoscere le informazioni che avrebbero dovuto insospettirlo.

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