Iva all’importazione, la confisca non scatta se il debito erariale risulta pagato
La sentenza 93/2025 della Corte costituzionale mette in discussione l’attuale applicazione delle Dnc
La confisca collegata al contrabbando non scatta se il debito erariale risulta pagato. In effetti, solo questa regola consente alla misura patrimoniale di essere considerata legittima. Inoltre, l’Iva all’importazione e il dazio, pur avendo un fatto generatore in comune, hanno una natura radicalmente diversa che non è assolutamente incisa dalla qualificazione attualmente fornita dall’articolo 27 delle disposizioni nazionali complementari del Codice dell’Unione (Dnc).
Questi due principi, sostenuti più volte da chi scrive sulle colonne de «Il Sole 24 Ore», sono ora finalmente fissati in modo chiaro e non discutibile da parte della sentenza 93/2025 della Corte costituzionale (si veda l’articolo «Consulta: Iva all’importazione non è dazio, cumulo sanzionatorio sproporzionato»).
In particolare, in materia di confisca la posizione della Corte costituzionale, dichiarando l’illegittimità dell’articolo 301 del Tuld e non condividendo l’obiezione dell’avvocatura dello Stato che considerava superata la questione proprio per l’approvazione delle Dnc, rende incompatibili le norme vigenti quando, violando le norme unionali (e in particolare l’articolo 124 del Codice doganale unionale) e i principi di non cumulabilità delle sanzioni, le stesse non prevedono che le cose che costituiscono oggetto della violazione non possono essere confiscate nel caso in cui l’obbligato provvede al pagamento integrale dell’importo evaso, degli accessori comprensivi di interessi e delle sanzioni pecuniarie.
Da ciò risulta evidente, ad esempio, l’illegittimità:
- dell’articolo 112, comma 1, della Dnc, nel caso in cui l’operatore provvede ad estinguere il reato con il pagamento dei diritti dovuti, degli interessi e delle sanzioni, nella parte in cui ammette la confisca dei beni oggetto del reato (si evidenzia che l’eliminazione di tale possibilità era stata espressamente sostenuta nelle osservazioni approvate dalla commissione Finanze della Camera in sede di esame del correttivo alla delega fiscale del marzo 2025. Osservazione poi del tutto disattesa dal Governo in sede di approvazione del Dlgs 81/2025;
- l’articolo 118, comma 8 delle Dnc (appena riscritto dal correttivo, il Dlgs 81/2025) in cui prevede il riscatto del bene previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.
Tutto ciò, oltre a mettere in discussione l’attuale applicazione delle Dnc, deve far riflettere sulle singole disposizioni nazionali e potrebbe comportare un nuovo correttivo che adegui il testo ai principi fissati dalla Corte costituzionale.