Ancora una bocciatura per l’avviso senza delega nominativa
A distanza di due anni dalla sentenza della Consulta che li ha dichiarati illegittimi, quella dei dirigenti delle Entrate “decaduti” rappresenta una questione ancora attuale nel panorama della giurisprudenza di merito.
La Ctr di Napoli, in linea con l’orientamento oramai consolidato della Cassazione, ha annullato un accertamento per mancanza di delega nominativa, del capo dell’ufficio al funzionario firmatario (sentenza 6269/22/17, presidente Giacalone, relatore Sdino).
La vicenda trae origine dalla contestazione mossa, in primo grado, dal difensore di un contribuente, il quale, impugnando un accertamento, aveva – appunto - contestato la validità della firma per difetto di delega. L’ufficio era stato, quindi, chiamato a dimostrare la regolarità della delega conferita al funzionario, in base alla regola generale sul riparto dell’onere della prova per cui, in caso di contestazione, incombe sull’amministrazione finanziaria l’onere di dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore, nonché l’esistenza stessa della delega (da ultimo, Cassazione, sentenza 17196 del 12 luglio).
L’Agenzia, pertanto, aveva depositato la disposizione di servizio menzionata sull’accertamento, ottenendo il favore dei giudici di primo grado.
Il contribuente, però, ha impugnato la sentenza davanti alla Ctr, alla quale chiedeva di verificare se la disposizione interna – depositata dall’ufficio nel fascicolo processuale – attribuisse al funzionario firmatario la titolarità del potere di sottoscrizione, in base all’articolo 42 del Dpr 600/73.
I giudici campani, esaminata la documentazione, hanno accolto l’eccezione mossa dal difensore, ribaltando il verdetto della Ctp. La commissione regionale, infatti, ha osservato che la disposizione di servizio interna non conteneva una delega nominativa al firmatario, ma solo una generica attribuzione di funzioni. In particolare, con quell’atto ci si limitava a rinnovargli l’incarico di capo team, ma non veniva attribuita la delega alla sottoscrizione richiesta dalla norma, a pena di nullità. Peraltro, come precisato in sentenza, la disposizione di servizio conteneva altre attribuzioni di delega, conferite però in modo nominativo a funzionari diversi da quello che aveva firmato l’accertamento.
La decisione dei giudici di appello ha ripercorso alcuni dei passaggi più significativi della giurisprudenza di legittimità (Cassazione sentenze 22803/2015 e 18758/2014), la quale, nel sanzionare con la nullità le deleghe generiche prive di nominativo, ha ricordato che la presunzione generale di riferibilità dell’atto all’organo amministrativo, che lo ha emanato, opera soltanto in contesti diversi dall’avviso di accertamento; così accade, in particolare, in relazione alle cartelle esattoriali (sentenza 13461/12), ai dinieghi di condono (11458/12 e 220/14), agli avvisi di mora (sentenza 4283/10) e alle attribuzioni di rendita (sentenza 8248/06), mentre, in materia di tributi locali, è stata ritenuta valida anche la mera firma stampata (sentenza 9627/12).
Ai fini della legittimità dell’atto, dunque, occorre sempre una delega nominativa, perché solo così si radica il necessario rapporto di fiducia che deve sussistere tra il delegante e il delegato (Cassazione 2960/2017).
Ctr Napoli sentenza 6269/22/17