Controlli e liti

Annullabile l’accertamento induttivo basato su parametri incerti

di Federico Gavioli

È annullabile l’accertamento induttivo emesso nei confronti di un contribuente se non sono definite in modo trasparente le modalità con le quali l’agenzia delle Entrate ha stabilito gli importi dei beni ceduti. È quanto affermato dalla Cassazione con la sentenza 304/2018.

Il caso esaminato dai giudici di legittimità riguarda il ricorso dell’agenzia delle Entrate che aveva impugnato la sentenza sfavorevole della Ctr che, nel confermare quanto affermato dalla Ctp, aveva annullato tre avvisi di accertamento nei confronti di un contribuente, con i quali erano stati ripresi a tassazione i redditi di partecipazione, detenuti in una Sas, che svolgeva attività di costruzioni.

La Ctr aveva censurato gli avvisi emessi nei confronti del contribuente in quanto erano caratterizzati da elementi di inidoneità atti a giustificare l’accertamento induttivo, tenuto conto dell’incertezza dei valori utilizzati nella valutazione del valore dei beni immobili ceduti: in particolare era stato censurato, dalla Ctr, il parametro utilizzato dall’ufficio per giustificare l’incongruità e antieconomicità dei prezzi praticati dalla Sas, che erano alla base della rideterminazione del reddito della società e, di conseguenza, del reddito di partecipazione percepito dal socio.

Nell’esaminare il ricorso la Cassazione rileva come non vi sia alcuna violazione di legge prospettata dall’Agenzia, anche con riferimento alla regolarità della documentazione contabile della parte contribuente accertato, che la Ctr ha richiamato, non per escludere la legittimità dell’emissione dell’accertamento induttivo, ma solamente per rilevare che anche tale elemento, collegato all’incertezza derivante dal parametro utilizzato dall’ufficio per la individuazione del prezzo di vendita degli immobili, invalidava l’accertamento oggetto del contenzioso tributario.

I giudici di legittimità, in sostanza, mettendo a confronto elementi probatori forniti dalle parti e valorizzando le analitiche contestazioni mosse dalla parte contribuente alla determinazione del prezzo medio, alla irrilevanza dell’accertamento con adesione relativo ad una annualità, all’esistenza di compravendite effettuate in forza di rapporti personali con alcuni degli acquirenti, al richiamo dei valori Omi piuttosto che di altri indici utilizzati dall’ufficio, hanno ritenuto che l’accertamento dell’Agenzia presenta elementi sufficienti per essere ritenuto illegittimo.

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