Controlli e liti

Anticipazione dell’avviso a maglie strette

di Laura Ambrosi

È illegittimo l'avviso di accertamento notificato prima dei 60 giorni anche se l'ufficio teme che il contribuente risulti irreperibile fino allo scadere del termine di decadenza del potere accertativo. Le ragioni di urgenza per giustificare la deroga al contraddittorio possono dipendere solo da cause non imputabili all'ente.

A fornire questo importante chiarimento è la Corte di cassazione con l' ordinanza n. 8749 depositata ieri.

La Gdf eseguiva una verifica presso la sede di un contribuente in seguito alla quale l'Agenzia delle entrate, prima del decorso di 60 giorni, notificava l'avviso di accertamento.

Il provvedimento veniva impugnato eccependo, tra i diversi motivi, la violazione dello statuto del contribuente.

L'ufficio si difendeva evidenziando che l'urgenza derivava dalla circostanza che entro l'anno decadeva il potere di accertamento e, date le caratteristiche del contribuente, era alto il rischio che lo stesso fosse irreperibile per ricevere l'atto.

Entrambi i giudici di merito, confermavano la legittimità del comportamento dell'ufficio. Il contribuente ricorreva così in Cassazione lamentando un'errata applicazione della norma, anche alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La Suprema corte ha rilevato che la Ctr aveva confermato l'operato dell'Agenzia ritenendo giustificata l'urgenza dall'imminente decadenza del potere accertativo. I giudici di legittimità hanno ricordato che la citata urgenza per derogare all'attesa di 60 giorni (articolo 12 comma 7 della legge 212/2000) deve dipendere da elementi esterni alla sfera dell'ente impositore alla sua diretta responsabilità. Ne consegue che l'imminenza del termine di decadenza del potere di accertamento non può di per sé integrare l'urgenza, potendo solo eventualmente rilevare dinanzi all'insorgenza di fatti concreti e precisi che possano giustificare l'attivazione anticipata dell'ufficio.

Nella specie, l'Agenzia si era limitata ad indicare una presunta irreperibilità del contribuente. Tuttavia, ciò che rileva ai fini del rispetto normativo è soltanto l'emanazione dell'atto impositivo (Cass. 5361/2016 e 1702/2017) e non il completamento della procedura notificatoria.

La decisione appare particolarmente interessante poiché ha escluso che l'amministrazione possa derogare il termine dilatorio solo paventando una possibile irreperibilità del contribuente. È noto, infatti, che il perfezionamento della notificazione avviene in momenti differenti tra notificante e destinatario e pertanto ciò che assume rilevanza ai fini dell'applicazione dello statuto è solo la data di emissione.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 8749 del 10 aprile 2018

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