Antiriciclaggio, adeguata verifica anche per l’incarico non esclusivo
Anche l’agente immobiliare è un soggetto obbligato agli adempimenti individuati dalla disciplina antiriciclaggio, poiché l’attività di intermediazione da esso svolta è una prestazione professionale che ricade nell’ambito di applicazione del Dlgs 231/2007.
Nella prassi operativa, però, all’atto del conferimento di un incarico a vendere un immobile non sempre il rapporto che si instaura tra il proprietario dello stesso e l’agenzia immobiliare viene regolato attraverso un mandato in esclusiva, ma a volte viene conferito un incarico senza esclusiva (anche solo verbale) e che prevede l’assunzione di un impegno che tuttavia non esclude la possibilità per il cliente/proprietario di avere anche delle trattative private, di divulgare l’offerta ad un numero svariato di agenzie, di promuovere la vendita su riviste settoriali, ecc.
Fino a quando tale blando rapporto non si concretizza nel perfezionamento di un preliminare di compravendita e, in ogni caso, fino al momento della conclusione dell’affare, coincidente con la sottoscrizione della proposta di acquisto/vendita e con il contestuale passaggio di denaro a titolo di caparra confirmatoria, da molti agenti immobiliari l’incarico non esclusivo viene ritenuto irrilevante ai fini delle necessità di porre in essere le procedure di adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.
Non la pensa, invece, allo stesso modo il Nucleo speciale di Polizia Valutaria della GdF e, in particolare dalla Toscana, si segnalano molteplici contestazioni nei confronti di agenzie immobiliari ai quali i verificatori, ritenendo di tipo professionale e continuativo, anche per presunzione di durata, il conferimento di incarichi a vendere immobili non in esclusiva e che il momento in cui l’agente è tenuto agli adempimenti antiriciclaggio è quello del conferimento dell’incarico, richiedono l’esibizione del fascicolo di tutti i clienti/proprietari di case per i quali sul sito web dell’agenzia appaia la foto di un immobile in vendita e, nel caso di omissione delle procedure previste per l’identificazione previste dagli articoli 17 e seguenti del Dlgs 231/2007, redigono un Pvc con il quale vengono contestate sanzioni per violazioni in materia di adeguata verifica della clientela che, in base all’articolo 56 comma 2 del Dlgs 231/2007, vanno da un minimo 2.500 ad un massimo di 50mila euro.
Peraltro, nei casi in cui tale comportamento omissivo fosse stato sistematicamente adottato per tutti gli incarichi conferiti senza esclusiva, le violazioni si rivelerebbero plurime e ripetute con il conseguente rischio di vedersi irrogare pesantissime sanzioni anche ben maggiori della misura minima prevista dalla legge.
Nel ricordare che l’agente immobiliare soggiace anche agli obblighi di conservazione imposti dalla disciplina antiriciclaggio con riferimento agli atti conclusi dal cliente, come chiarito anche nelle Faq fornite dalla Direzione V del Mef a gennaio 2018, anche il mero svolgimento di un’attività di consulenza riconducibile ad un incarico di intermediazione immobiliare può imporre all’agente la necessità di adeguata identificazione della clientela.