Antiriciclaggio, arriva la stretta sui professionisti
Segnalazioni di operazioni sospette prima della stipula di atti negoziali da parte dei professionisti. È una delle novità più importanti del nuovo decreto antiriciclaggio , pubblicato ieri in «Gazzetta Ufficiale». Innanzitutto, nel concetto di “operazione” – prima riservato alle sole movimentazioni e trasferimenti di mezzi di pagamento – rientrano oggi anche i negozi giuridici aventi contenuto patrimoniale. Ciò consente di estendere l’innovazione di cui all’articolo 35 comma 1 anche ai liberi professionisti. Resta fermo l’esonero della SOS nella fase di consulenza propedeutica all’instaurazione di giudizi in ogni e stato e grado dei procedimenti, nonché dopo la loro conclusione.
L’adeguata verifica della clientela dovrà essere effettuata prima del conferimento dell’incarico e, in ogni caso, entro i trenta giorni dal conferimento dello stesso; quest’ultimo termine sarà concesso solo in caso di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L’esenzione viene estesa, colmando un vuoto interpretativo di grande impatto sull’operatività dei liberi professionisti, anche quando si espletano compiti di difesa giudiziale, fino al momento dell’effettivo conferimento dell’incarico (prima di questa previsione vi erano dubbi sull’esistenza o meno di questa misura nell’attività di difesa).
Nessun obbligo di astensione in capo ai professionisti limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualità di intentarlo o evitarlo.
Scompare ogni riferimento al registro della clientela, ma vi sono forti dubbi circa l’opportunità di questa scelta. Ciò perché l’articolo 31 prevede specifici e articolati obblighi di conservazione di tutti i documenti e i dati utili a prevenire il riciclaggio, con la richiesta di ricostruire in qualsiasi momento, in maniera univoca, la data del conferimento dell’incarico, i dati caratteristici dell’adeguata verifica, l’importo e la causale dell’operazione, i mezzi di pagamento utilizzati. Non si vede come questa esigenza possa essere meglio rappresentata, agli occhi della vigilanza, senza un unico registro e relativi fascicoli di archiviazione documentale.
Anche gli ordini professionali giocheranno un ruolo fondamentale. Infatti, gli organismi di autoregolamentazione dovranno controllare l’osservanza degli obblighi previsti dal decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi. Sono altresì responsabili della formazione e dell’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Per i profili sanzionatori, merita attenzione la depenalizzazione di una serie di fattispecie, come l’omissione dell’identificazione e dell’adeguata verifica, che diventano comunque rilevanti anche se amministrative. Infatti compare, a fronte di minimi edittali ragionevoli, la loro estensibilità (cumulo materiale) nel caso di violazioni «gravi, ripetute o sistematiche». Ciò introduce un elemento di discrezionalità amministrativa che appare però maggiormente critico, in via interpretativa, rispetto alle formulazioni previgenti.
Nel disciplinare la successione di leggi nel tempo, il legislatore dispone che nessuno può essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore della riforma non costituisce più illecito. Viene altresì sancito il principio dell’irretroattività della norma più sfavorevole. Quindi, per le violazioni commesse anteriormente all’entrata in vigore del nuovo decreto, sanzionate in via amministrativa, si applica la legge vigente all’epoca della commessa violazione, se più favorevole, ivi compresa l’applicabilità dell’istituto del pagamento in misura ridotta.
Dlgs 90/2017 - Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 140 del 19 giugno 2017