Antiriciclaggio, da Bankitalia le buone pratiche per le persone politicamente esposte
Con delibera 28/2018, la Banca d'Italia ha adottato un documento contenente una serie di “buone prassi”in materia di individuazione e adeguata verifica rafforzata delle persone esposte politicamente (Pep), ossia di coloro che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche (deputati, senatori, consiglieri regionali, ma anche direttori generali delle Asl o sindaci di Comuni con almeno 15.000 abitanti). Il documento nasce dalla necessità di richiamare l'attenzione degli intermediari bancari sull'importanza di dare corretta attuazione agli obblighi di misure rafforzate rispetto a soggetti che in considerazione del ruolo ricoperto sono maggiormente esposte al rischio di riciclaggio dei proventi delittuosi, come quelli derivanti dai reati di corruzione, concussione o peculato. In questi casi, è fondamentale la predisposizione di una policy di gestione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che includa il tema delle Pep tra le ipotesi rilevanti di alto rischio, anche attraverso l'utilizzo di database commerciali e l’ uso accorto del patrimonio informativo interno all'azienda, consigliando un'interfaccia automatica tra le due anagrafiche aziendali e commerciali.
Per la classificazione del rischio, è buona prassi l'adozione di sistemi di attribuzione automatica dei punteggi in modo da assegnare le Pep e i soggetti collegati alle classi di rischio più elevate. L'adeguata verifica che, nella specie, dato l'elevato indice di rischio, segue il regime rafforzato, richiederebbe, sempre secondo Bankitalia, la messa a punto di specifiche procedure interne (distinte da quelle di adeguata verifica ordinaria) basate su una chiara distinzione di ruoli e responsabilità e corredate da schemi comportamentali ed esemplificazioni operative.
Inoltre, l'intermediario dovrebbe predisporre delle schede di raccolta delle informazioni da utilizzare al momento dell'instaurazione del rapporto con le Pep, articolate in sezioni concernenti tutti gli elementi necessari per valutare la liceità dei fondi .
Ferma restando l'utilità di questo primo documento si rimane in attesa delle disposizioni attuative che la Banca d'Italia dovrà adottare in tema di procedure di mitigazione del rischio entro un anno dall'entrata in vigore della riforma antiriciclaggio, tenuto conto però che l'attuale normativa prevede che le precedenti disposizioni emanate dalle Autorità di Vigilanza di settore saranno in vigore solo fino al 31 marzo 2018. È evidente la preoccupazione degli intermediari sulla imminente scadenza che potrebbe comportare un vuoto regolamentare.