Antiriciclaggio, controlli a tutto campo
L’adeguata verifica si fa più stringente. Questo emerge dal decreto antiriciclaggio pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n.140 del 19 giugno (supplemento ordinario n.28). È sempre richiesta la presenza del cliente o dell’esecutore, salvo che siano già stati identificati in precedenza o se i loro dati risultino da atti pubblici. Va verificata con estrema attenzione anche l’identità del titolare effettivo. L’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, continueranno a costituire adempimento fondamentale dell’obbligo in esame.
Per le attività di assicurazione vita o altre forme di assicurazione legate ad investimenti, gli intermediari bancari e finanziari dovranno acquisire nome o denominazione del soggetto specificamente individuato o designato quale beneficiario. Stretta anche sulla determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche. Infatti, il nuovo art. 20 prevede che, nell’ipotesi in cui il cliente sia una società di capitali, costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente detenuta da una persona fisica; la proprietà indiretta, invece, è ricavabile dal possesso di detta percentuale per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona. Se l’analisi dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca il titolare effettivo, andrà ricercata la persona fisica, o le persone fisiche, a cui è attribuibile il controllo. Attenzione quindi alla maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ai voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria e, infine, all’esistenza di particolari vincoli contrattuali. Se neppure l’applicazione di questi criteri porti a un esito positivo della ricerca, il beneficiario coinciderà con il titolare dei poteri di amministrazione o di direzione della società.
Il nuovo decreto estende anche la lista dei soggetti rientranti nella categoria delle «persone politicamente esposte», informazione come noto fondamentale tra quelle richieste in sede di verifica. Tra questi, vengono in rilievo gli assessori regionali, i sindaci di capoluogo o città metropolitana, i sindaci di comuni con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, i membri degli organi direttivi centrali di partiti politici e degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti. Nel caso di rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con PEP’s, i destinatari della normativa dovranno adottare misure rafforzate di adeguata verifica. Nello specifico, prima di avviare o proseguire nell’operatività, gli obbligati dovranno ottenere l’autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione e applicare misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi utilizzati.
L’inosservanza delle disposizioni in materia di adeguata verifica è sanzionata con una pena pecuniaria pari a 2.000 euro. Nelle ipotesi, invece, di violazioni gravi, ripetute e sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 50.000 euro. Se compiute da intermediari bancari e finanziari aumenta il range sanzionatorio: da 30.000 a 5.000.00 di euro ovvero pari al 10% del fatturato complessivo annuo, quando tale importo percentuale è superiore a 5.000.00 di euro e il fatturato è disponibile e determinabile.
Una depenalizzazione sui generis, come si può notare, che ha tolto solo la qualifica penalistica da una sanzione di sicuro rilievo.