Antiriciclaggio, decreto in «Gazzetta»: adeguate verifiche da aggiornare entro il 30 giugno
Adeguate verifiche antiriciclaggio da aggiornare entro il 30 giugno per i clienti già acquisiti. A prevederlo è il Dlgs 125/2019 , pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» di sabato 26 ottobre e in vigore dal 10 novembre, che attua la quinta direttiva Ue in materia.
Il testo definitivo non contiene più la disposizione che obbligava la reiterazione dell’adempimento anche sulla base di disposizioni di legge sopravvenute oltre che del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. Viene, invece, fissato un termine (quello appunto del 30 giugno) collegato alla trasmissione dei dati al Fisco in ossequio agli obblighi Ue e Ocse sullo scambio automatico di informazioni finanziarie. Di fatto, quindi, il termine dell’adeguata verifica fiscale coinciderà con quello dell’adeguata verifica ai fini antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo.
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Inoltre viene rafforzato il divieto ai soggetti tenuti alla segnalazione di un’operazione sospetta e a chiunque ne sia comunque a conoscenza, di dare comunicazione al cliente interessato o a terzi dell’avvenuta segnalazione, dell’invio di ulteriori informazioni richieste dalla Uif o dell’esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Il Dlgs 125/2017 conferma poi l’esclusione dell’accesso ai dati sulla titolarità effettiva nel caso di informazioni riguardanti persone incapaci o minori o qualora l’accesso poteva esporre il titolare effettivo al rischio di gravi reati. Il Parlamento aveva chiesto di modificare l’articolo 2, comma 1, lettere g) e h), n. 4), che modificano l’articolo 21 del Dlgs 231/2007, sostituendo le parole «esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio» con le seguenti: «esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato, ad un rischio di frode, di rapimento, di ricatto, di estorsione, di molestia, di violenza o di intimidazione». Pertanto, nella versione definitiva l’accesso può essere escluso, in tutto o in parte, solo in presenza di circostanze eccezionali, tali da esporre il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d’età, ma non in via generale, bensì secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze.
Va ricordato che sulla base del vigente articolo 21 del Dlgs 231/2007, l’accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva potrebbe essere escluso qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d’età o qualora esponga il titolare effettivo a rischi per la propria incolumità. Tuttavia, tale norma non ha mai avuto applicazione, data la mancata istituzione del Registro sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust. È quindi annunciata nel Dlgs 125/2019 altresì l’emanazione di specifiche diposizioni che oltre a riguardare i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a rilevare la ricorrenza delle cause di esclusione dell’accesso e a valutare la sussistenza dell’interesse all’accesso a tali dati stabiliranno anche i mezzi di tutela dei soggetti interessati avverso l’eventuale diniego opposto dall’amministrazione procedente.