Antiriciclaggio, per individuare il titolare effettivo bisogna verificare la catena partecipativa
Piena disponibilità del Dipartimento del Tesoro a fornire chiarimenti sulla corretta applicazione e interpretazione delle norme antiriciclaggio.
È quanto emerge dalle nuove Faq pubblicate dal Dipartimento del Mef contenenti tutta una serie di risposte finalizzate a chiarire le novità introdotte in materia di antiriciclaggio.
Tra le questioni trattate assumono particolare rilievo quelle inerenti l’adeguata verifica semplificata, l’individuazione del titolare effettivo nelle società di persone, il perimetro entro cui tra soggetti diversi scatta il divieto di trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore.
In relazione all’adeguata verifica semplificata della clientela, la razionalizzazione dei vari adempimenti e l’eliminazione di formalità e tecnicismi non fa venir meno nei confronti dei soggetti obbligati, non essendo possibile predeterminare a priori dei parametri predefiniti, l’obbligo di tenere un approccio prudenziale che deve essere valutato caso per caso e basato sull’effettivo rischio.
Un altro interessante chiarimento è stato fornito in merito alle modalità per l’individuazione del titolare effettivo nel caso in cui il cliente fosse una società di persone.
A questo proposito, mentre per i soggetti con personalità giuridica occorre verificare tutta la catena partecipativa al fine di individuare e identificare la persona fisica che ha il controllo sostanziale della entità giuridica, nelle società di persone il titolare effettivo non può che essere individuato nel legale rappresentante atteso che l’identità sostanziale e giuridica della proprietà legale ed effettiva e tutti gli effetti giuridici degli atti posti in essere ricadono in capo a quest'ultimo. In pratica, nelle società di persone, il titolare effettivo può essere individuato nella persona dei singoli soci.
Un altro caso esaminato dal Dipartimento riguarda il trasferimento di denaro contante o di titoli al portatore per il quale scatta il divieto se effettuati tra soggetti diversi.
È stato precisato che tra i soggetti diversi rientrano tutte gli operatori economici che pongono in essere l’operazione; quindi, risulteranno vietati tutti i trasferimenti, per un importo superiore alla soglia di legge, effettuati tra due società, o tra il socio e la società di cui questi fa parte, tra società controllata e controllante. Saranno altresì vietati e, quindi sanzionati, i passaggi di denaro tra legale rappresentante e socio, tra due società aventi lo stesso amministratore, ovvero nei rapporti dove nonostante vi siano due soggetti distinti, coincide la figura del titolare e del rappresentante legale.
Così come viene ritenuto legittimo versare o prelevare contanti presso gli sportelli bancari o postali, anche per importi superiori ai 3 mila euro, in quanto tali operazioni non comportano il trasferimento di denaro tra soggetti diversi.
Infine, non si viene a concretizzare nessuna violazione se più trasferimenti, anche se di importo inferiore alla soglia di legge, ma complessivamente superiori, riguardano imputazioni autonome, distinte e differenziate ovvero la pluralità dei pagamenti deriva dalla natura dell'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) o sia la conseguenza di un preventivo accordo negoziale tra le parti (ad es. pagamento rateale).