Antiriciclaggio, registro per chi opera con i compro oro
Pubblicati alcuni importanti chiarimenti antiriciclaggio per i compro oro relativi ai pagamenti in contanti ed all’acquisto dei preziosi ai fini della loro fusione. Ieri il Mef ha reso disponibili sul sito del dipartimento del Tesoro questi chiarimenti sotto forma di Faq ( clicca qui per consultarle ) per la compravendita e permuta di oggetti preziosi usati. Il settore dei compro oro è stato disciplinato dal Dlgs 92/17 completato e attuato con il Dm 14 maggio 2018 che ha definito l’insieme della regolamentazione antiriciclaggio dedicata. Il decreto attuativo ha il fine del censimento del settore, circoscriverne le dimensioni, per tracciare la direzione dei flussi finanziari, per evitare distorsioni anticoncorrenziali causate dalle infiltrazioni della criminalità. In questo senso il Mef ricorda che dal 3 settembre 2018 è stato istituito all’interno dell’Organismo per la gestione degli elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi il registro degli operatori di compro oro, a cui gli stessi sono obbligati all’iscrizione pena la sanzione penale della reclusione da 6 mesi a 4 anni e una multa da 2mila a 10mila euro. In ordine ai pagamenti in contanti il Mef ha chiarito che a fronte di un’operazione effettuata da un compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare e o ricevere un pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro ma per il residuo si deve procedere attraverso mezzi di pagamenti tracciabili da intermediari finanziari autorizzato come ad esempio assegni, carte di credito e bonifici. Questa modalità di pagamento dovrà essere tracciata dagli operatori compro oro sulla scheda dedicata a tali operazioni prevista dalla normativa antiriciclaggio.
Infine un importante chiarimento che potrebbe comportare una impennata di contestazioni di sanzioni e di richieste di iscrizione al registro dei compro oro. Il Mef ha finalmente chiarito che gli operatori professionali in oro, anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie anche al solo fine esclusivo di fonderli, sono obbligati per esercitare tale attività a essere iscritti al registro speciale detenuto dall’Oam.
Quanto sopra per consentire la piena tracciabilità della compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ai fini della prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali. Tali operatori professionali in oro dovranno altresì per il ministero seguire tutte altre disposizioni antiriciclaggio come per esempio l’identificazione, l’adeguata verifica della clientela, la conservazione e la segnalazione di operazione sospetta.