Antiriciclaggio, vacanze con limiti ai contanti
Sono un imprenditore e ad agosto dovrò andare in viaggio per un mese con la mia famiglia. Vorrei sapere se posso portare 15mila euro in valigia, per poter pagare l’albergo e i costi di noleggio della barca a vela. Vorrei anche comprare un orologio di lusso, da regalare a mia moglie. Prima della partenza posso prelevare dal conto corrente in unico momento tutti i contanti che mi servono, oppure è meglio frazionare i prelevamenti? In più, se durante il viaggio facessi tappa anche all’estero, come dovrei comportarmi?
F. G. - Roma
Se in Italia si preleva dal proprio conto corrente un importo pari o superiore a 3mila euro, non si vìola la norma antiriciclaggio. Tuttavia, per gli imprenditori, dal 3 dicembre 2016 sono considerati ricavi i prelievi “non giustificati” (cioè senza l’indicazione del nome del beneficiario in contabilità o senza la sua comunicazione alle Entrate in caso di controllo), per importi superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili.
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Circa le successive spese, se queste fossero fatte in Italia, non si potrebbe usare questo contante per pagare un unico acquisto di beni o servizi (tranne nei casi di pagamento rateizzato per prassi, con rate inferiori a 3mila euro); mentre all’estero occorrerebbe analizzare le normative locali. Andando in vacanza oltreconfine con 15mila euro in contanti, è comunque necessario dichiarare tale somma alla dogana.
Limiti all’uso del contante
In Italia, dal primo gennaio 2016, i trasferimenti di denaro contante, a qualsiasi titolo e tra soggetti diversi, possono essere effettuati fino a 2.999,99 euro e non più fino a 999,99 euro (articolo 49, comma 1, Dlgs 231/2007). E a partire dal 4 luglio 2017 la violazione è punita con una sanzione amministrativa da 3mila a 50mila euro (che prima era invece compresa tra l’1% e il 40% dell’importo trasferito).
Il trasferimento in contante è dunque vietato anche se svolto con più pagamenti, inferiori a 3mila euro, che però «appaiono artificiosamente frazionati». Cioè quando sono ritenuti tali in base a una valutazione caso per caso, o sono realizzati attraverso più operazioni, singolarmente inferiori al limite di legge, «effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo fissato in sette giorni». Si ritiene che la disposizione sia violata, ad esempio, nel caso in cui l’acquisto di un orologio di 8.100 euro, presso un negoziante, venga pagato con tre rate di 2.700 euro ciascuna, nei tre giorni successivi all’acquisto.
Non si vìola la norma antiriciclaggio, però, se la suddivisione di un importo pari o superiore a 3mila euro dipende da contratti già stipulati tra le parti, di cui si possa avere conoscenza o prova, che prevedano ad esempio le rateazioni o le somministrazioni. In questi casi, infatti, la molteplicità dei trasferimenti può essere considerata una «prassi commerciale e non elusione della normativa in questione» (circolare 2/2012 del Mef). Si pensi all’acquisto a rate di un’automobile, o al pagamento del canone di affitto di 11mila euro annui attraverso mensilità inferiori a 3mila euro. Per i servizi alberghieri o per il noleggio di imbarcazioni, poi, dovrebbe essere considerata prassi commerciale, ad esempio, pagare in contanti un acconto di 2mila euro all’arrivo in albergo o all’inizio del noleggio, e saldare 1.500 euro – sempre con denaro – al check-out o alla riconsegna del natante. In tutti questi casi, quindi, i pagamenti sono ammissibili in contanti, anche se la somma totale supera i 2.999 euro.
Prelievo da conto corrente
I prelievi/versamenti «di contante sopra soglia sul proprio conto corrente, o libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito, non costituiscono automaticamente» una violazione della norma antiriciclaggio (circolare 2/2012 della Ragioneria generale dello Stato, e circolare Mef del 4 novembre 2011, prot. n. 989136). Prima delle ferie, è perciò possibile prelevare dal proprio conto anche importi superiori a 2.999,99 euro, da portare con sé in vacanza. Ma questo denaro non può servire a pagare un unico acquisto di beni o servizi per un importo pari o superiore a 3mila euro: attenzione, quindi, alle risposte da dare alle eventuali domande fatte allo sportello bancario o postale, al momento del prelievo.
Presunzione assoluta di ricavo
Va prestata attenzione anche al fatto che dal 3 dicembre 2016 – in base al nuovo articolo 32, comma 1, n. 2, del Dpr 600/1973 – sono considerati ricavi i «prelievi non giustificati» dai conti correnti per importi superiori a mille euro giornalieri e, comunque, a 5mila euro mensili. Tale presunzione legale opera solo se il contribuente, in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria, non indica il soggetto beneficiario del prelievo, sempre che quest’ultimo non risulti dalle scritture contabili. Dal 3 dicembre 2016 le regole si applicano soltanto ai titolari di reddito d’impresa (circolare della Guardia di finanza 7 aprile 2017, prot. n. 109546) e non ai professionisti (circolare 8/E/2017, risposta 19.1).
Dunque, se non risulta dalle scritture contabili, i titolari di reddito d’impresa sono gravati dall’onere di indicare il beneficiario per i prelievi:
• eccedenti la soglia giornaliera di mille euro, seppur inferiori a quella di 5mila euro mensili;
• di importo inferiore a mille euro, che nel complesso superino la soglia mensile di 5mila euro; in tal caso, la presunzione legale si applica a tutti i prelievi eccedenti quest’ultima soglia.
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