Controlli e liti

Apertura di borse, plichi e casseforti: violazioni all’esame Sezioni unite

ADOBESTOCK

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

Poteri del Fisco durante la verifica fiscale al vaglio delle Sezioni unite: l'assenza delle garanzie difensive, infatti, potrebbe comportare la nullità di quanto acquisito che occorrerà eccepire in sede contenzioso. La Cassazione, con l'ordinanza numero 10664/2021 ha chiesto al primo presidente di valutare l'interessamento delle Sezioni Unite sulle conseguenze dell'apertura di borse durante l'accesso senza autorizzazione della Procura ma con il consenso dell'interessato. Ma vediamo i termini della questione.

Le regole per l’esecuzione degli accessi
L'articolo 52 del Dpr 633/72 prevede regole e autorizzazioni necessarie per l'esecuzione di accessi e verifiche fiscali nei confronti di imprenditori e professionisti sia nel caso in cui l'ispezione si svolga presso la sede di svolgimento dell'attività, sia presso locali differenti (ad esempio l’abitazione). Così secondo tale norma è in ogni caso necessaria l'autorizzazione del Procuratore o dell'autorità giudiziaria più vicina per procedere durante l'accesso a perquisizioni personali e all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili. Nella prassi, la Guardia di finanza richiede sovente l'apertura “spontanea” all'interessato sostenendo che non sia necessaria alcuna autorizzazione non risultando “coattiva”.

Il caso
Nella vicenda posta all'attenzione della Suprema corte, nel corso di un accesso presso un'azienda, i finanzieri aprivano una valigetta dell'amministratore al cui interno era rinvenuta documentazione extra contabile.Nei vari gradi di giudizio la società rappresentava, tra l'altro, che non era stata chiesta alcuna autorizzazione all'Autorità giudiziaria, ritenuta necessaria a prescindere dalla collaborazione del contribuente che non vi era comunque stata, in quanto l'imprenditore si era limitato a eseguire l'ordine di consegna dei finanzieri .Inoltre, in violazione dell'articolo 12 della legge 212/2000 non era stata data alcuna informazione all'interessato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria. Questa norma, al comma 2 prevede che quando viene iniziata una verifica, il contribuente abbia diritto, tra l'altro, di essere informato della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

Orientamenti contrastanti
La Cassazione ha rilevato su tali questioni orientamenti contrastanti ed ha richiesto l'intervento delle Sezioni inite. L'alto consesso dovrà chiarire se la mancanza di autorizzazione dell'Autorità giudiziaria possa essere superata dal consenso del titolare del diritto, e, in caso positivo, se tale consenso possa considerarsi libero ed informato qualora i verificatori non abbiano comunicato all'interessato la facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa tributaria. Da precisare che in ordine all'informativa sull'assistenza del professionista si tratta di questione verosimilmente superata nella prassi in quanto ormai da qualche anno, sia la Guardia di Finanza, sia l'Agenzia delle entrate sono solite darne ampia evidenza nei verbali.

Le Sezioni unite
prescindere da tale vicenda il rinvio alle Sezioni unite è importante perché finalmente viene affrontata la rilevanza, ai fini della validità dell'accertamento, del mancato rispetto dei verificatori delle garanzie difensive previste dalle norme. Frequentemente i giudici ritengono legittima l'acquisizione di notizie e documenti a prescindere dalle modalità di reperimento, ancorché vengano violate garanzie e diritti del contribuente (privacy, difesa, eccetera).In genere, il reperimento di elementi utili per contrastare condotte evasive viene ritenuto prevalente rispetto all'inosservanza di diritti dei contribuenti. Non vi è dubbio che la lotta all'evasione debba essere un obiettivo prioritario, ma non si comprende perché non possa avvenire anche attraverso il puntuale rispetto delle garanzie difensive, senza che queste passino in secondo piano.L'amministrazione finanziaria italiana è dotata di strumenti e poteri spesso non riscontrabili in altri Stati: se, ciò nonostante, non si riesce a contrastare adeguatamente i fenomeni evasivi occorrerà, probabilmente, interrogarsi costruttivamente sulla capacità di fronteggiare tali illeciti, e non affidarsi alla “tolleranza” dei giudici sulla irrilevanza processuale delle violazioni di garanzie e diritti.

IL TEMA
Il contrasto
Ordinanza 10664/2021. «Questa Corte ha assunto una posizione non concorde in ordine alla questione se il consenso manifestato dal contribuente o da soggetti in vario modo collegati allo stesso possa sanare le acquisizioni probatorie eseguite senza la prescritta autorizzazione dell'autorità giudiziaria».
Pro contribuente
Sentenza 14701/2018:
«I superiori principi non possono essere derogati per effetto della consegna spontanea della documentazione da parte del contribuente, ove si consideri che essa non può rendere legittimo un accesso operato al di fuori delle previsioni legislative e, comunque, perché l'eventuale consenso o dissenso dello stesso contribuente, è del tutto privo di rilievo giuridico».
Pro fisco
Ordinanza n. 24306/2018: «Legittima l'acquisizione di documentazione custodita all'interno di una borsa laddove l'apertura è avvenuta con l'autorizzazione di un dipendente dell'impresa in verifica e senza che sia stata sollevata alcuna contestazione specifica...».

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