Adempimenti

Appalti, la verifica dei requisiti guarda alla sostanza

Non conta la qualificazione ma il contenuto dei rapporti committente-appaltatore

Verifica dell’affidamento ad un’impresa del superamento della soglia quantitativa e della sussistenza dei presupposti richiesti per individuare i contratti interessati dalla normativa sulla responsabilità degli appalti, a prescindere dalla qualificazione giuridica attribuita dalle parti al rapporto negoziale.

Con la circolare 1/E, l’agenzia delle Entrate sottolinea intanto come la prima condizione da riscontrare consiste nell’avere affidato ad un’impresa l’esecuzione di una o più opere o di uno o più servizi, compresi gli affidamenti misti di opere e servizi, di importo complessivo annuo superiore ai 200mila euro.

La qualifica soggettiva di impresa in capo al fornitore determina come prima conseguenza la necessità di valutare l’applicazione della normativa per ciascuna delle imprese incaricate, in caso l’affidamento dell’opera o del servizio sia stato effettuato congiuntamente a più fornitori; diversamente i requisiti vanno verificati solamente in capo alla Ati, se si sia in presenza di più imprese associate in una associazione temporanea. Il richiamo alla nozione di impresa, ed a prescindere dal calcolo della soglia, esclude i contratti d’opera stipulati con esercenti arti e professioni, caratterizzati dal lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La seconda condizione è il superamento della soglia annuale dei 200mila euro: tale importo va calcolato con riguardo all’anno solare e facendo riferimento ai mesi e non ai giorni, considerando tutti i contratti in essere nell’anno e tutte le eventuali modifiche contrattuali sopraggiunte nonché i nuovi contratti stipulati nell’anno. Se si è, invece, in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale a prezzo predeterminato, la soglia va calcolata secondo un meccanismo di “pro-rata temporis”. Andrà, infine, applicato un criterio di cassa nei casi in cui il contratto non abbia scadenza e prezzo predefiniti.

Una volta verificato che la controparte affidataria è un’impresa, oltre all’avvenuto superamento della soglia annuale, a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto negoziale, si deve analizzare la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa per la sua operatività e cioè il prevalente utilizzo di manodopera, lo svolgimento presso la sede del committente e l’utilizzo di beni strumentali di proprietà dello stesso o a questo riconducibili.

A questo proposito, l’Agenzia chiarisce come, a titolo di esempio, anche un contratto di cessione di beni con posa in opera può rientrare nella fattispecie quando si verifica la sussistenza di questi requisiti. Per espressa previsione di legge restano esclusi tutti i contratti di somministrazione di lavoro, nonostante la manodopera appaia essere oggetto principale del contratto, in quanto l’agenzia di somministrazione mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori i quali, tuttavia, per tutta la durata della missione, svolgono attività nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore.

Esclusi anche i contratti dove la fornitura di manodopera è realizzata da soggetti espressamente autorizzati in base a leggi speciali, come nel caso dei lavoratori temporanei portuali. Gli obblighi correlati alla responsabilità negli appalti trovano invece applicazione, fermi restando i presupposti di operatività della norma, se la manodopera è somministrata illecitamente, quando cioè si violino sostanzialmente le normative settoriali di riferimento.

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