Adempimenti

Appalti e ritenute, moratoria sulle sanzioni fino al 30 aprile ma con attuazione incerta

In caso di regolare versamento degli appaltatori, nessuna penalità se i documenti sono acquisiti entro tale data

di Luca Gaiani

I servizi prestati da professionisti e quelli delle agenzie di lavoro interinale non rientrano nella disciplina sui controlli delle ritenute introdotta dal collegato 2020. In caso di regolare versamento delle ritenute, non si applicano sanzioni se la documentazione viene acquisita dai committenti entro il 30 aprile 2020, anche se l’applicazione di questa moratoria desta diverse incertezze. Sono alcuni dei chiarimenti contenuti nella circolare 1/E del 12 febbraio 2020 sugli obblighi di controllo previsti a carico dei committenti di taluni servizi a prevalente contenuto di manodopera.

Per il confronto con la soglia minima di importo, nei contratti senza un corrispettivo fisso predeterminato gli obblighi scattano quando sono stati pagati più di 200mila euro e proseguono fino al termine del contratto. Anche la cessione di beni con posa in opera rientra nella norma, se sussistono tutte le altre condizioni (prevalente utilizzo di manodopera, eccetera).

Esclusi condomini e professionisti
La circolare 1/E chiarisce innanzitutto che tra i soggetti sottoposti, in qualità di committenti, ai gravosi controlli introdotti dall’articolo 4 del Dl 124/2019 non rientra il condominio e neppure gli enti pubblici e privati relativamente alle attività non commerciali, in quanto, per tali contribuenti, non può mai sussistere la condizione di possesso di beni “strumentali” (che sono beni tipicamente connessi a un’attività di impresa o professionale) concessi in uso al prestatore.

Con riferimento alla soggettività degli appaltatori, la circolare afferma che sono esclusi dalla disciplina i contratti d’opera stipulati con esercenti arti e professioni, in quanto la norma parla espressamente di affidamento di opere e servizi a “imprese”. Sono inoltre esclusi i servizi di somministrazione di lavoro resi in base all’articolo 30 del Dlgs 81/2015 e in genere quelli di fornitura di manodopera resi da soggetti autorizzati in base a leggi speciali (ad esempio, lavoratori temporanei portuali). Il tutto a condizione che non vi sia la violazione sostanziale delle norme di riferimento.

I criteri di calcolo dei contratti
Circa il calcolo del corrispettivo da confrontare con la soglia minima di 200 mila euro, si conferma che vanno considerati tutti i contratti in corso in un determinato anno solare con lo stesso prestatore. Per i contratti di durata annuale o ultrannuale, si opererà, all’interno del singolo anno solare, un calcolo con un meccanismo di pro rata temporis su base mensile (in dodicesimi). Per i contratti che non hanno un prezzo fisso (ad esempio, un euro ogni metro di prodotti lavorati) si utilizza un criterio di cassa: si comincerà, cioè, a dover applicare la norma quando sono stati pagati più di 200 mila euro, senza necessità di stime a priori.

La prevalenza dell’utilizzo di manodopera va misurata rapportando l’importo della retribuzione lorda dei soli lavoratori (dipendenti e assimilati) dell’appaltatore, impiegati nel servizio reso al committente, al totale del corrispettivo contrattualmente previsto. Se il rapporto supera il 50%, scatta la prevalenza. Tra i lavoratori da considerare non vi sono i lavoratori autonomi utilizzati dall’appaltatore, salvo che, di fatto, questi non siano dipendenti.

Sedi, beni strumentali e retribuzioni
Tra le sedi di attività del committente rientrano tutti i luoghi in cui esso opera, comprese le sedi di rappresentanza, i terreni delle imprese agricole, i cantieri, le piattaforme, eccetera.
Se il prestatore utilizza beni strumentali propri, la norma non scatta neppure se si verifica un impiego occasionale di beni che non sono indispensabili per eseguire il servizio.
Per il versamento delle ritenute, l’appaltatore non potrà effettuare compensazioni con propri crediti di imposta, ad eccezione, chiarisce l’Agenzia, di quelli maturati quale sostituto d’imposta (come da tabella presente nella circolare 1/E).

Nel calcolo delle retribuzioni (“imponibile fiscale” come da busta paga) da comunicare al committente, con ripartizione in funzione delle ore lavorate presso il committente stesso, non si considerano gli arretrati, le retribuzioni differite, il Tfr. Quanto alla ripartizione in base alle ore lavorate, si effettuerà il rapporto tra le ore ordinarie e straordinarie lavorate per il singolo committente nel mese e l’orario complessivo retribuito (comprese ferie, assenze per malattia e permessi retribuiti).

La sanatoria sulle sanzioni
Per quanto riguarda gli aspetti sanzionatori, la circolare ricorda che la sanzione a carico del committente non ha natura tributaria e non può essere soggetta ai principi previsti dal Dlgs 472/1997 (tra cui il ravvedimento operoso).

Da ultimo, le Entrate precisano che, qualora nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020) l’appaltatore abbia correttamente determinato
ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali, senza utilizzare per ciascun committente
distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione agli obblighi previsti dalla norma, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il 30 aprile, la documentazione richiesta.

La sanatoria disposta dalla circolare è però di applicazione assai incerta, per almeno due profili.

Da un lato, non si capisce come il committente, se non gli viene fornita la documentazione fino al 30 aprile, possa verificare che sussiste, nel frattempo, la condizione di regolare versamento delle ritenute da parte del prestatore. In particolare, non è chiaro cosa accada qualora, alla data del 30 aprile, il committente si accorga dai documenti ricevuti che, alle scadenze del 17 febbraio, 16 marzo e 16 aprile, il prestatore non ha operato e versato correttamente le ritenute. Mancando quest’ultima condizione - verificabile però solo a consuntivo - la sanatoria non pare applicabile.

Da un altro lato, c’è da chiedersi cosa accade se il committente non effettua i controlli (cioè non acquisisce la documentazione), ma al contempo il prestatore versa correttamente quanto dovuto o, comunque, ravvede entro il 30 aprile eventuali versamenti carenti. In questa seconda ipotesi, la stessa circolare delle Entrate afferma che nessuna sanzione dev’essere comminata al committente: «Stante il dato letterale della norma, tale somma non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l'impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia
correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento». Tuttavia, non si vede perché questo principio debba applicarsi solo fino al 30 aprile, trattandosi piuttosto di una esclusione delle sanzioni “a regime”.

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