ApprofondimentoImposte

Applicazione del reverse charge a operazioni inesistenti

di Francesco D'Alfonso

N. 11

settimana-fiscale

In caso di applicazione del meccanismo del reverse charge a operazioni inesistenti astrattamente imponibili, non spetta all’acquirente la detrazione Iva se lo stesso sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un’operazione che si iscriveva in un’evasione dell’Iva o, comunque, era consapevole di aver indicato in fattura un fornitore fittizio e contestualmente non fosse riuscito a fornire la prova che il vero fornitore era un soggetto passivo Iva. In conformità a detti principi unionali, la Guardia di Finanza, nella circolare del 10 ottobre 2023, individua il campo di applicazione del comma 9-bis.3 dell’articolo 6 del Dlgs 471/1997, come modificato a opera dell’articolo 1, comma 152, della legge di Bilancio 2023, in materia di operazioni inesistenti astrattamente imponibili in reverse charge.

Quadro introduttivo

Ai fini dell’esercizio della detrazione Iva, occorre che siano presenti le condizioni sostanziali per l’esercizio del relativo diritto nonché che l’interessato non sia coinvolto in una frode o comunque non sia consapevole dell’esistenza di quest’ultima. Nella circolare del 10 ottobre 2023, la Guardia di Finanza analizza le conseguenze, dal punto di vista sanzionatorio, della mancanza di tali condizioni/situazioni con riferimento all’effettuazione, nel sistema Iva nazionale, di operazioni inesistenti...