Aree edificabili, la perizia può essere successiva alla compravendita
La perizia asseverata per la rivalutazione delle aree edificabili può essere anche successiva all’atto di compravendita: la norma, infatti, non subordina il beneficio e a tal fine sono del tutto irrilevanti i contenuti delle circolari dell’Agenzia.
A fornire questo chiarimento è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22249 depositata ieri.
L’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a un contribuente recuperando a tassazione una plusvalenza a seguito di cessione a titolo oneroso di terreni edificabili. Con l'atto ero disconosciuti i benefici della rivalutazione prevista per legge, perché la perizia di stima era stata redatta successivamente all'atto di compravendita.
Il provvedimento veniva impugnato dinanzi al giudice tributario che, per entrambi i gradi di merito, annullava la pretesa.
L’Agenzia ricorreva così in Cassazione. I giudici di legittimità hanno affermato che la norma testualmente si limita a consentire al contribuente di assumere il valore iniziale risultante da una perizia giurata.
In assenza di ulteriori precisazioni, l’asseverazione può avvenire anche in data successiva alla stipula dell’atto notarile di cessione, senza che ciò costituisca un impedimento alla fruizione del beneficio.
È stato peraltro ribadito (cfr Cass nr. 19242/2016) che anche l’omissione nella compravendita del riferimento normativo in virtù del quale è stato rideterminato il valore iniziale dell’area, non è una causa ostativa ai benefici previsti per legge.
Sul punto, la Cassazione ha affermato che le indicazioni contenute nelle circolari amministrative sono del tutto irrilevanti, non potendo cioè introdurre nuovi adempimenti non espressamente voluti dal legislatore.
L’ordinanza n. 22249/2017 della Cassazione