Imposte

Aree Zes, tax credit esteso alla costruzione e ampliamento di immobili strumentali

Il decreto Pnrr 2 allarga il credito d’imposta per investimenti nelle Zone economiche speciali. Prima si faceva riferimento al solo acquisto di unità finite

di Gabriele Ferlito

L’articolo 37, comma 2, del Dl 36/2022 (decreto Pnrr 2) estende il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nelle aree Zes (Zone economiche speciali) anche alla costruzione e all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti.

Ma andiamo con ordine. Le Zes sono state istituite con l’articolo 4 del Dl 91/2017 al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli all’insediamento ovvero allo sviluppo delle imprese in alcune specifiche aree del Paese. A tali fini, con l’articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, è stato esteso il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (legge 208/2015) anche agli investimenti effettuati nelle Zes. Con la particolarità che, in tal caso, il credito è commisurato al costo complessivo dei beni acquistati entro un limite massimo, per ciascun progetto di investimento, che nella prima versione della norma era pari a 50 milioni di euro. Tale limite è stato poi elevato a 100 milioni di euro con il Dl 77/2021 (articolo 57, comma 1, lettera b, n. 4), che ha altresì esteso l’agevolazione, attualmente operante fino al 31 dicembre 2022, «all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti».

La modifica non lasciava dubbi con riferimento alla tipologia di immobili agevolati, dato che l’agenzia delle Entrate ha più volte chiarito la nozione di immobile strumentale nei propri documenti di prassi (ad esempio nella circolare 38/2002, relativa all’analogo incentivo disposto dalla legge 388/2000). Si tratta degli immobili strumentali «per natura» (immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, cioè le unità immobiliari classificate o classificabili nei gruppi catastali B, C, D, E nonché nella categoria A10 qualora la destinazione a ufficio o studio privato risulti dal provvedimento amministrativo autorizzatorio) e gli immobili strumentali «per destinazione» (immobili, a prescindere dalla destinazione, effettivamente utilizzati per l’esercizio dell’attività).

A creare perplessità è stata piuttosto la circostanza che la disposizione modificativa faceva unicamente riferimento al carattere di strumentalità degli immobili rispetto agli investimenti, senza richiamare il requisito della novità. Infatti, per la normativa agevolativa “principale” (su cui è intervenuta la modifica), i beni acquistati danno diritto al credito d’imposta solo se nuovi. Pertanto si è posto il problema di comprendere se il requisito della novità valeva anche per gli immobili oppure no.

Ora il Dl 36/2022 apporta nuove modifiche al perimetro degli investimenti in immobili ammissibili al tax credit. In particolare, la disposizione introdotta con il Dl 77/2021, sopra richiamata, viene ora sostituita dalla seguente: «Il credito di imposta è esteso all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti». La modifica consente anzitutto di includere nell’agevolazione le spese per la costruzione di immobili strumentali agli investimenti (nel testo precedente si faceva riferimento al solo acquisto). Inoltre, il riferimento all’ampliamento degli immobili sembra deporre nel senso che sono inclusi nell’agevolazione anche gli immobili non dotati del carattere di novità.

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