L'esperto rispondeImposte

Ascensori, i requisiti per l’Iva agevolata e la detrazione del 75%

Se la cabina non può superare i 100 centimetri sono precluse le agevolazioni per l’abbattimento delle barriere architettoniche; possibile chiedere la detrazione del 50% per le ristrutturazioni e l’Iva al 10%

di Marco Zandonà

La domanda

Il condominio vorrebbe sostituire un vecchio ascensore, realizzato nei primi anni ’70, obsoleto per dimensioni, meccanica e con la doppia porta per l’accesso, con un nuovo impianto nel quale si prevede l’aggiunta di una fermata e di tutte le opere necessarie per il completo abbattimento delle barriere architettoniche nel percorso che si estende dalla pubblica via agli appartamenti dei vari piani dello stabile. La profondità della nuova cabina ascensore sarebbe maggiorata dagli attuali 70 cm a circa 100 cm anziché i 120 cm previsti dalla norma, in quanto il vano ascensore non può essere ampliato oltre, per motivi strutturali dell’edificio. Si chiede se questo caso possa rientrare nella deroga prevista dal Dm 236/1989 al fine di consentire l’applicazione delle agevolazioni fiscali richiamate in premessa riconducibili all’Iva al 4% e allo sgravio fiscale del 75% sulle spese sostenute dal condominio per l’esecuzione delle predette opere. Nel seguito si richiamano i riferimenti normativi individuati : Dm 236/1989, articolo 7, comma 5; Dpr 380/2001, articolo 3, comma 1, lettera d).
A. F. - Cagliari

La risposta è negativa; per gli interventi su edifici esistenti è lo stesso provvedimento che stabilisce dimensioni minori della cabina ascensore rispetto agli edifici di nuova costruzione. L’articolo 4 del Dm 236/1989 prevede che l’installazione dell’ascensore rientra tra gli interventi agevolati sia ai fini Iva (Iva al 4%, Dpr 633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter) che ai fini del bonus del 75% (articolo 119-ter del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020), solo se idoneo a eliminare le barriere architettoniche. In particolare, l’ascensore deve avere una cabina di dimensioni minime tali da permettere l’uso da parte di una persona su sedia a ruote. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo automatico e di dimensioni tali da permettere l’accesso alla sedia a ruote. L’ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l’installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: cabina di dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; porta con luce netta minima di 0,75 m posta sul lato corto. Pertanto, poiché nel caso di specie le dimensioni della cabina ascensore sono minori a quelle stabilite dal decreto (profondità 100 cm anziché 120), le due sopraindicate agevolazioni non trovano applicazione. In ogni caso, come intervento di manutenzione straordinaria su edificio residenziale si rende applicabile la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, commi 37, della legge 30 dicembre 2021 , n. 234, di bilancio per il 2022; si veda anche la guida al 50% su www.agenziaentrate.it), nonché l’applicazione dell’Iva al 10% (articolo 7 comma 1, lettera b della legge 488/99).

Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©