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Ascensori, i requisiti per l’Iva agevolata e la detrazione del 75%

di Marco Zandonà

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La domanda

Il condominio vorrebbe sostituire un vecchio ascensore, realizzato nei primi anni ’70, obsoleto per dimensioni, meccanica e con la doppia porta per l’accesso, con un nuovo impianto nel quale si prevede l’aggiunta di una fermata e di tutte le opere necessarie per il completo abbattimento delle barriere architettoniche nel percorso che si estende dalla pubblica via agli appartamenti dei vari piani dello stabile. La profondità della nuova cabina ascensore sarebbe maggiorata dagli attuali 70 cm a circa 100 cm anziché i 120 cm previsti dalla norma, in quanto il vano ascensore non può essere ampliato oltre, per motivi strutturali dell’edificio. Si chiede se questo caso possa rientrare nella deroga prevista dal Dm 236/1989 al fine di consentire l’applicazione delle agevolazioni fiscali richiamate in premessa riconducibili all’Iva al 4% e allo sgravio fiscale del 75% sulle spese sostenute dal condominio per l’esecuzione delle predette opere. Nel seguito si richiamano i riferimenti normativi individuati : Dm 236/1989, articolo 7, comma 5; Dpr 380/2001, articolo 3, comma 1, lettera d).
A. F. - Cagliari

La risposta è negativa; per gli interventi su edifici esistenti è lo stesso provvedimento che stabilisce dimensioni minori della cabina ascensore rispetto agli edifici di nuova costruzione. L’articolo 4 del Dm 236/1989 prevede che l’installazione dell’ascensore rientra tra gli interventi agevolati sia ai fini Iva (Iva al 4%, Dpr 633/1972 - Tabella A, Parte II, punto 41-ter) che ai fini del bonus del 75% (articolo 119-ter del Dl 34/2020, convertito nella legge 77/2020), solo se idoneo a eliminare ...