Controlli e liti

Assegno divorzile, tassato il «rimborso» delle imposte

Imponibili le somme versate al coniuge per neutralizzare l’Irpef sugli alimenti

di Giorgio Gavelli

Costituisce reddito imponibile Irpef, alla stessa stregua dell’assegno divorzile, l’importo che l’ex coniuge versa all’altro – sulla base della sentenza – per rimborsarlo delle imposte sul reddito dovute sull’assegno. È il principio che emerge dalla decisione 814/08/2021 della Ctp Milano (presidente Bricchetti, relatore Chiametti).

L’importo extra

L’Agenzia aveva accertato in capo alla ex moglie un maggior imponibile non dichiarato. Un importo extra rispetto all’assegno divorzile, erogato al fine di evitare che questo fosse ridotto dell’Irpef dovuta.

In base all’articolo 50, comma 1, lettera i) del Tuir, gli assegni sono tassati a titolo di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e costituiscono, per chi li paga, onere deducibile, come previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera c). Il beneficio della deducibilità si manifesta se si tratta di assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria e con esclusione della quota destinata al mantenimento dei figli.

Proprio la dimostrazione, recata dalle Entrate, che l’ex marito aveva dedotto dai propri redditi anche questa ulteriore somma versata alla ex moglie in ottemperanza della sentenza di divorzio ha convinto i giudici a considerare imponibile l’importo per chi lo aveva incassato, anche in considerazione del principio di onnicomprensività dei redditi di lavoro dipendente disciplinato dal successivo articolo 51 del Tuir.

In senso contrario, in passato, ha concluso la Ctp di Genova 257/01/2019. In tale frangente, infatti, poiché il provvedimento giudiziario imponeva all’ex coniuge di versare un assegno mensile determinato «al netto delle imposte», i giudici liguri non hanno ravvisato una natura reddituale nella somma erogata per evitare la decurtazione fiscale dell’assegno.

Importi una tantum e altri casi

Non hanno sicuramente natura reddituale (e non sono deducibili per il soggetto erogante) gli assegni corrisposti in unica soluzione, rappresentando una transazione sulle rispettive posizioni patrimoniali dei coniugi (Corte costituzionale 383/2001 e 113/2007), a meno che non si tratti del pagamento di assegni periodici pregressi scaduti e rimasti insoluti (Cassazione 4402/2014).

L’onere deducibile non si configura neppure quando l’assegno una tantum viene rateizzato in più quote (risoluzione 153/2009) e tanto meno nei confronti di somme corrisposte volontariamente e non ratificate giudizialmente (Cassazione 10323/2011), anche a titolo di rivalutazione monetaria dell’assegno, ove tale meccanismo non sia previsto dall’autorità giudiziaria (risoluzione 448/E/2008). In passato, è stato riconosciuto deducibile per il soggetto erogante (e, parallelamente, imponibile per il coniuge percipiente) l’importo versato a fronte delle spese sostenute per il canone di locazione e condominiali, laddove tale previsione emerga dalla sentenza divorzile (circolare 17/E/2015).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©