Associazioni culturali, i contributi cercano il raddoppio: 2 e 5 per mille cumulabili
Entro il 10 maggio l’elenco degli ammessi al 5 per mille. Poi spazio a eventuali richieste di correzioni fino al 21 maggio
Entro il 10 maggio verrà pubblicato l’elenco delle associazioni culturali o ammesse al 2 per mille con possibilità di chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all’iscrizione entro il 21 maggio. Ma non solo, perché l’agevolazione è cumulabile con il 5 per mille. Sono le indicazioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile scorso di concerto con il ministero della Cultura e ministero dell’Economia e finanze (Mef).
Il decreto è attuativo della normativa che reintroduce la chance per le persone fisiche di destinare, per l’anno 2021, il 2 per mille dell’Irpef anche a favore di associazioni culturali, oltreché partiti o movimenti politici (articolo 97-bis Dl 104/2020). A ben vedere non si tratta di una novità in quanto già contenuta nella legge di Stabilità 2016 con riferimento all’Irpef 2015 (articolo 1, comma 985, della legge 208/2015 e Dpcm 21 marzo 2016) ma che consente alle associazioni culturali, specie in questo periodo emergenziale, di poter beneficiare di ulteriori risorse per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
La platea
Per l’accesso al 2 per mille, il decreto individua la platea dei beneficiari definendo requisiti soggettivi e oggettivi. Nella specie, potranno accedere al contributo le associazioni senza scopo di lucro che, in base all’atto costitutivo/statuto, perseguono come finalità lo svolgimento o la promozione di attività culturali e che sono attive da almeno 5 anni al momento della domanda.
La cumulabilità
Un aspetto di grande appeal riguarda, poi, la cumulabilità col 5 per mille. Il legislatore chiarisce espressamente che l’iscrizione nell’elenco ai fini del 2 per mille non osta all’accesso del 5 per mille (articolo 2, comma 5, del Dpcm del 16 aprile 2021). Nella sostanza, viene dunque ammessa per l’associazione culturale la possibilità di rientrare tra i beneficiari di entrambi i contributi.
Un fattore da attenzionare, in particolar modo per tutti quegli enti che stanno procedendo, in questa fase, all’inquadramento nella riforma del Terzo settore. Infatti, con l’imminente operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), potranno accedere al contributo del 5 per mille come enti del volontariato solo coloro che si iscriveranno nel Runts e assumeranno la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Con la conseguenza, dunque, che, a partire dall’anno successivo all’avvio del Runts, l’accesso nel Registro medesimo sarà la sola via percorribile per le associazioni culturali che intendano fruire della doppia possibilità 2 e 5 per mille.
Gli obblighi di trasparenza e rendicontazione
Da chiarire, invece, gli obblighi di trasparenza e rendicontazione. Ciò sul presupposto che il decreto fa espresso rinvio alla disciplina contenuta nel nuovo 5 per mille (Dpcm 23 luglio 2020). Di conseguenza, scatterà per gli enti culturali beneficiari l’obbligo di pubblicare gli importi percepiti sul proprio sito web e su quello del ministero. Adempimento, questo, che dovrà accompagnarsi con il preesistente obbligo di rendicontazione delle somme e la predisposizione di una relazione illustrativa circa la destinazione e l’utilizzo del contributo.
L’elenco e le eventuali correzioni
A livello operativo, il ministero della Cultura, sulla base delle domande dei nuovi enti e delle dichiarazioni ricevute da quelli già iscritti nel 2016, provvederà entro il 10 maggio prossimo a redigere l’elenco degli ammessi e a pubblicarlo sul proprio sito web. Sarà, in ogni caso, possibile per le associazioni, chiedere la rettifica di eventuali errori nei dati relativi all’iscrizione entro il 21 maggio, dandone apposita comunicazione al ministero. Dopo le eventuali correzioni, sulla falsariga del sistema del 5permille, sarà la stessa amministrazione a trasmettere entro il prossimo 10 giugno gli elenchi definitivi con gli ammessi e esclusi al riparto sia alla Presidenza del Consiglio dei ministri (per la pubblicazione sul sito web) che all’agenzia delle Entrate (per la determinazione degli importi spettanti a ciascuna associazione beneficiaria).