Associazioni di organizzazioni di produttori con gestione democratica
Nuovo regolamento del ministero delle Politiche agricole in materia di riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori (Aop) è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 20 marzo 2019 n. 67. Si tratta di organismi di secondo grado che associano le organizzazioni dei produttori (Op) le quali operano a valle della produzione agricola nella fase di commercializzazione. L’operatività di tali organismi associativi è favorita dalla Unione europea la quale riconosce dei contributi in conto esercizio per la loro attività di concentrazione dell’offerta e di miglioramento della commercializzazione. Il decreto 31 gennaio 2019 modifica anche il precedente decreto ministeriale n.387 del 3 febbraio 2016 in materia di organizzazioni nel settore dei bovini. Questo regolamento regola gli organismi associativi di secondo grado che operano nei settori diversi da quello ortofrutticolo, anche di trasformazione nonché dell’olio e delle olive.
Il riconoscimento giuridico delle Aop compete alle Regioni , ma le grandi associazioni costituite da Op di primo grado che operano in almeno cinque regioni, sono riconosciute dal ministero. Vi può essere anche un’associazione transnazionale e questa viene riconosciuta dallo Stato membro della Ue in cui l’organismo di secondo grado conta un numero significativo di aderenti o un volume importante di produzione commercializzabile.
Le associazioni di secondo grado sono costituite da organizzazioni produttori già riconosciute e devono avere la forma giuridica della società di capitali, cooperativa o società consortile all’articolo 2615-ter del Codice civile. Il legislatore abbandona quindi definitivamente la forma del consorzio semplice. I soci costituenti devono essere appunto organizzazioni di produttori riconosciute, ma possono aderire anche altri soggetti giuridici come ad esempio le cooperative, i quali non possono detenere più del 10% dei diritti di voto ed i loro rappresentanti non possono assumere cariche elettive. Gli statuti devono prevedere tra l’altro le modalità di imposizione ai soci dei contributi ordinari necessari per il funzionamento della associazione. Deve essere garantita la democraticità della gestione e quindi se la Aop e costituita da solo due organizzazioni, nessuna può avere più del 50% delle quote azionarie e se i soci sono tre devono avere un terzo dei voti in misura uguale.
In ordine alle modalità del riconoscimento giuridico la richiesta è presentata alla Regione di riferimento a meno che per le dimensioni della associazione non sia competente il ministero.
Viene redatto un elenco nazionale delle Aop che viene tenuto dal ministero delle Politiche agricole. Gli enti che hanno proceduto al riconoscimento effettuano anche la verifica sulla permanenza dei requisiti con cadenza almeno triennale e gli esiti delle verifiche vengono comunicate al ministero entro il mese di febbraio dell’anno successivo.
In caso di perdita dei requisiti l’ente che ha provveduto al riconoscimento provvede anche alla revoca del riconoscimento. Ciò può avvenire anche in caso di mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richieste; in questa fattispecie cessa ovviamente l’erogazione dei contributi.
Questi organismi che operano al secondo livello possono svolgere qualsiasi attività già svolta delle Op di primo grado compresa quindi la commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti alle Op medesime e promuovere e realizzare servizi volti al miglioramento qualitativo e la valorizzazione del prodotto. Insomma così come le cooperative possono costituire consorzi di secondo grado, anche le associazioni dei produttori (Op) possono fare altrettanto.