Tutte le realtà iscritte al Runts, o quelle che scelgono di iscriversi, devono fare i conti – ai fini della predisposizione dello statuto o del suo adeguamento – con le novità introdotte dalla legge 104/2024. Nel caso in cui un’associazione assuma la qualifica di Associazione di promozione sociale (Aps), occorre concretamente analizzare alcune clausole da adottare per adeguare correttamente lo Statuto.
Le caratteristiche dell’Aps
Prescindendo dalle novità introdotte dalla legge 104/2024, occorre concentrarsi in primo luogo sui tratti distintivi che caratterizzano le associazioni di promozione sociale.
Da un punto di vista formale, si ricorda che possono essere Aps solo:
- gli enti costituiti in forma di associazione (riconosciuta o non) da un numero non inferiore a 7 persone fisiche o 3 associazioni di promozione sociale,
- che svolgono attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in via prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
Come cambia lo statuto dopo la legge 104/2024
1. Assemblee online
L’articolo 4, comma 1, lettera d), legge 104/2024 introduce in via ordinaria la possibilità, per gli Ets, di svolgere assemblee con modalità telematiche, superando le restrizioni precedentemente contemplate dalla normativa di settore.
Nel dettaglio, il testo, come modificato dall’articolo 24, comma 4, Cts, dispone che gli associati possano intervenire all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il loro voto per via elettronica, “salvo che l’atto costitutivo o lo statuto non lo vietino espressamente”.
Pertanto, la scelta dell’associazione, in questo caso Aps, potrà essere quella di inserire una clausola statutaria espressa che preveda la possibilità di svolgere l’assemblea online:
Diversamente, potrà anche non essere presente tale clausola ma resta la necessità di non vietare all’interno dello statuto la possibilità per l’ente di riunirsi in videoconferenza.
2. Lavoratori
Altro aspetto fondamentale per chi sceglie di assumere la veste di Aps è legato al rispetto dei limiti in merito alle risorse.
In particolare, per le Aps la legge 104/2024 prevede, ai sensi dell’articolo 36 Cts, un innalzamento del rapporto tra lavoratori e associati, che passa dal 5 al 20%.
Pertanto, ai fini del rispetto della normativa occorrerà riportare la clausola nel seguente modo:
3. Bilancio di esercizio e sociale
Altro aspetto che le Aps e, in linea generale, tutte le realtà che scelgono di assumere la qualifica di Ets devono considerare è legato al superamento del termine del 30 giugno per il deposito del bilancio d’esercizio presso il Registro unico (Runts).
Le realtà del Terzo settore avranno, infatti, a disposizione il termine “mobile” di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio per poter depositare il proprio rendiconto.
4. Scioglimento dell’associazione e devoluzione del patrimonio
Infine, un aspetto su cui occorre prestare attenzione è legato alla devoluzione del patrimonio.
Il patrimonio dovrà essere devoluto, in caso di scioglimento, ad un altro ente del Terzo settore senza la possibilità di individuare quale destinatario Fondazione Italia sociale. Tale ente, infatti, è stato messo in liquidazione con la legge 104/2024.