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Associazioni di promozione sociale, defiscalizzati i corrispettivi da tesserati e iscritti

La modifica introdotta in conversione del Dl Semplificazioni riguarda quote supplementari versate per le attività in attuazione degli scopi istituzionali come la partecipazione a corsi sportivi

Si estende il regime di decommercializzazione anche per i corrispettivi versati da tesserati e iscritti alle associazioni di promozione sociale (Aps). È una delle novità principali introdotte ai decreti di riforma del Terzo settore dalla legge di conversione 122/2022 del decreto Semplificazioni (articolo 26 del Dl 73/2022).

Il regime di decommercializzazione

La modifica va a colmare la lacuna normativa derivante dal testo originario dell’articolo 85 del Dlgs 117/17 (Codice del Terzo settore o Cts). Consentendo così di superare il disallineamento con l’analogo regime di cui all’articolo 148, comma 3 Tuir che rappresenta oggi una delle principali agevolazioni fiscali applicate dagli enti associativi (ivi inclusi quelli sportivi).

Nella sostanza, tale regime prevede la defiscalizzazione dei corrispettivi derivanti da iscritti, associati o tesserati agli enti associativi. Si pensi alle quote supplementari versate per le attività in attuazione degli scopi istituzionali quali, ad esempio, la partecipazione a corsi sportivi. Una volta intervenuta l’autorizzazione della Commissione Ue sui nuovi regimi fiscali del Cts, l’agevolazione prevista dall’articolo 148, comma 3, del Tuir verrà disapplicata per tutti gli enti del Terzo settore (Ets). Questi ultimi, ove assumano la veste di Aps potranno in ogni caso accedere a quella dell’articolo 85 del Cts che ora, con le ultime modifiche, si allinea in pieno con il trattamento fiscale previsto dal Tuir. Si tratta di una grande leva, specie per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) per le quali la mancata inclusione nella decommercializzazione dei corrispettivi versati dai tesserati aveva determinato non poche perplessità nella valutazione di assunzione dell’ulteriore veste di Ets.

Le valutazioni degli enti sportivi dilettantistici nel Terzo settore

Proprio con riguardo agli enti sportivi va considerato che, accanto a questa novità, l’assunzione della doppia qualifica – di Asd ai fini sportivi e Aps nel Terzo settore – trova valenza anche in ragione delle novità recate dallo schema di correttivo al Dlgs 36/2021, attuativo della riforma dello sport approvate il 7 luglio dal Consiglio dei ministri. Lo schema di correttivo conferma non solo la validità della doppia iscrizione e ne valorizza la portata. In particolare, stando alle novità del correttivo, la disciplina contenuta nella Riforma dello sport trova applicazione solo con riferimento all’attività sportiva dilettantistica. Con la precisazione che, ove l’ente sia Asd/Ets, tutte le attività diverse da quelle riconosciute dal Coni non si qualificherebbero come secondarie e strumentali in base all’articolo 9 del Dlgs 36/2021, bensì come attività di interesse generale nella misura in cui siano riconducibili ai settori di cui all’articolo 5, comma 1 del Cts. In altri termini, la doppia qualifica consente all’ente di non assoggettare eventuali attività diverse da quelle Coni ai limiti di secondarietà (articolo 9 del Dlgs 36/2021) posto che queste, ove di interesse generale, potranno essere svolte, nell’ambito della disciplina del Terzo settore, anche in via principale.

Diversamente, per gli enti con la sola qualifica sportiva, le novità dello schema di correttivo al Dlgs 36/2021 sembrano prevedere un inquadramento più rigido in punto di attività esercitabili. In particolare, l’unica attività istituzionale che gli enti sarebbero tenuti a svolgere in via stabile è quella sportiva riconosciuta dal Coni. Attenzione, tuttavia, perché tutte quelle che sono escluse dalle attività riconosciute andranno computate tra quelle secondarie e potranno essere svolte solo entro determinati limiti e secondo criteri che saranno indicati con apposito decreto (articolo 9, comma 2, del Dlgs 36/2021). Pensiamo alle tante realtà sportive che, oltre alle discipline Coni, svolgono anche ulteriori attività di carattere culturale o di promozione dello sport come strumento di inclusione sociale. In quest’ipotesi, ove si superino i limiti di secondarietà e strumentalità, il rischio è quello della cancellazione dal Registro sportivo.

Va considerato che le novità recate dallo schema di correttivo chiariscono un concetto già presente nel Dlgs 36/2021. Quest’ultimo infatti vincola gli enti al rispetto dei criteri di prevalenza nello svolgimento delle attività sportive dilettantistiche riconosciute. Lo schema di correttivo si pone in linea con tale impostazione, finendo per assumere una posizione ancora più restrittiva. Per sciogliere tutti i nodi derivanti a livello applicativo, occorrerà in ogni caso attendere gli sviluppi legislativi legati al correttivo.