Atenei e imprese, bonus anche nei contratti di comproprietà
Ok dall’interpello 454/2020 alle agevolazioni sulle spese «extra muros» che se riferite a R&S aumentano del 50%
Semaforo verde alla fruizione del credito d’imposta in caso di comproprietà tra committente ed Università degli esiti della ricerca: è questo il condivisibile principio contenuto nella risposta dell’agenzia delle Entrate a interpello 454/2020 del 7 ottobre fornita in esito a un quesito relativo alla nuova norma applicabile per il 2020 alle spese «extra muros» sostenute con Università, che se riferite alle attività di ricerca e sviluppo sono inoltre “maggiorate” del 50 per cento. La risposta poi conferma che il credito spetta anche se la ricerca non dovesse portare ad alcun risultato.
Nel dettaglio, l’istante, che è un’Università, intende modificare la convenzione per il finanziamento di una borsa di studio per dottorato di ricerca, al fine di specificare che il risultato della ricerca sarà di proprietà sia dell’Università sia dell’impresa finanziatrice. Nel vigente testo della convenzione non è previsto nulla in merito.
Prima di procedere alla predetta modifica, l’Università chiede se in esito ad essa il finanziamento della borsa del dottorato da parte di una impresa possa rientrare nelle spese di ricerca e sviluppo agevolabili in base alla legge 160/2019, quale spesa per contratti extra muros stipulati con Università, se del caso concorrendo a formare la relativa base di calcolo nella misura del 150%, come previsto dall’articolo 1, comma 200, lettera c) legge 160/2019.L’Agenzia risponde positivamente al quesito, osservando che sul punto vi è analogia tra il credito d’imposta ex legge 160/2019 e quello ex Dl 145/2013, nonostante le rilevanti differenze sussistenti tra le due misure agevolative con riguardo ad altri elementi strutturali; pertanto, alla fattispecie prospettata sono applicabili i chiarimenti forniti dalla circolare 5/E del 16 marzo 2016 in relazione alla precedente agevolazione, laddove (paragrafo 2.2.3) si afferma che i contratti di ricerca stipulati con Università rilevano solo se prevedono che l’effettivo beneficiario degli eventuali risultati dell’attività di ricerca sia l’impresa committente.
In merito, l’Agenzia specifica che è possibile fruire del credito d’imposta anche in caso di comproprietà del risultato della ricerca scientifica tra Università e impresa finanziatrice, e ciò nella misura del 150% se applicabile la lettera c) citata sopra.
L’Agenzia conferma infine che detti costi restano agevolabili anche nel caso in cui l’attività di ricerca svolta dal dottorando e regolata dalla convenzione non dovesse portare alcun risultato, e che ai fini del credito la loro imputazione temporale avviene sulla base dei criteri di cui all’art. 109 del Tuir.
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class="a-cura-di_R21">di Cristina Odorizzi