Atto scritto per ridurre il part-time
Per oltre 34 anni una sarta ha lavorato presso la stessa azienda, alternando periodi a tempo pieno ad altri in part-time. Sul presupposto che il datore di lavoro aveva settimanalmente modificato (spesso in diminuzione) i turni di servizio sia nei periodi part-time sia in quelli a tempo pieno, la dipendente ha sostenuto la violazione della disciplina sulla modifica non concordata dell’orario di lavoro e ha chiesto il pagamento delle differenze retributive rispetto al maggior orario previsto contrattualmente.
Il datore di lavoro si è difeso affermando che le variazioni dell’orario sono state frutto di accordo tra le parti, desumibile dall’avere la dipendente eseguito le prestazioni richieste in forza dell’orario volta per volta comunicato e senza mai opporre rifiuto.
La Cassazione, nella sentenza 1375/2018, al fine di pervenire alla propria decisione valorizza la distinzione dei periodi in cui la sarta ha prestato servizio con contratto a tempo pieno e a tempo parziale, affermando che solo con riferimento ai periodi in cui la prestazione è prevista part time la variazione dei turni orari deve risultare da patto scritto intervenuto tra le parti. Per i periodi full time, invece, la prova per cui le parti hanno concordato la riduzione della prestazione oraria può essere desunta dal comportamento successivo che le stesse hanno tenuto in costanza del rapporto.
Ad avviso della Cassazione, fermo il divieto di modificare unilateralmente il regime orario di lavoro, che si applica tanto al tempo pieno quanto al part time, solo nel rapporto a tempo parziale la variazione in diminuzione del regime orario deve risultare da atto scritto, mentre nell’ambito di un rapporto a tempo pieno la prova sul consenso del dipendente può essere raggiunta per fatti concludenti.