Aumenta l’imponibile delle auto aziendali
Nelle tabelle Aci 2023, valori più alti di quelli utilizzati quest’anno
I costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli contenuti nelle tabelle nazionali elaborate dall'Aci nel 2023 saranno più alti di quelli del 2022. È quanto emerge raffrontando i valori contenuti nelle tabelle pubblicate il 28 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale 302 con quelli dell'anno precedente. Gli aumenti per i veicoli in produzione, a parità di modello e allestimento, sono mediamente intorno al 10% per le auto elettriche, tra il 3 e il 4% per quelle a benzina e tra il 7 e l'8% per le diesel.
Questi valori servono per la determinazione del valore del fringe benefit imponibile in capo ai dipendenti a cui è concesso un veicolo aziendale in uso promiscuo (per lavoro e per uso privato). Le variazioni recepiscono il caro carburante e i crescenti costi delle ricariche e si traducono in un aumento degli imponibili fiscali e previdenziali in busta paga, relativi al benefit auto, in misura mediamente pari alle percentuali sopra indicate.
L'incremento penalizza in particolare i dipendenti assegnatari di veicoli che contrattualmente devono sostenere a proprie spese i rifornimenti, visto che la variazione aumenta il loro imponibile ma i costi di carburante o ricariche sono a loro carico. Per gli altri, invece, l'aumento di imponibile riproduce semplicemente il valore aggiornato di quello che ottengono.
Peraltro la soglia generale di esenzione delle erogazioni in natura, pari a 3.000 euro per il periodo di imposta 2022, dal 2023 tornerà al valore ordinario di 258,23 euro, sicchè, a differenza di quest'anno, in cui tale plafond era sufficiente ad assorbire il valore del benefit di buona parte delle vetture concesse in uso promiscuo, nel 2023 solo in pochissimi casi (assegnazioni per pochi giorni in un anno) l'esenzione potrà operare e, dunque, di fatto, tali auto torneranno imponibili a valori maggiorati.
In sintesi, la disciplina prevede che l'utilizzo di un'auto, anche per finalità personali, messa a disposizione dall'azienda ai dipendenti o ai collaboratori in regime di reddito di lavoro assimilato, genera un compenso in natura che deve essere quantificato secondo la disciplina stabilita dall'articolo 51, comma 4, lettera a, del Tuir, cioè ai valori convenzionali ivi stabiliti, salvo l'applicazione di altre regole per i veicoli immatricolati entro il 30 giugno 2020.
In generale, l’articolo 1, comma 632, della legge 160/2019, ha modificato la disciplina sulla quantificazione dei fringe benefit relativamente ai veicoli dati in uso promiscuo, collegandola a percentuali forfettarie crescenti in base alle emissioni di Co2 dei mezzi di trasporto stessi da applicare al costo chilometrico desumibile dalle tabelle Acu moltiplicato per la distanza convenzionale di 15.000 km.Per i veicoli elettrici e quelli a basse emissioni di Co2, ossia non superiori a 60 g/km, il costo chilometrico per 15.000 km deve essere moltiplicato per la percentuale del 25%, la più bassa tra quelle previste; per i veicoli con emissioni di Co2 compresi tra 61 g/km e 160 g/km la percentuale è del 30% e rispettivamente 50% e 60% se le emissioni sono nella fascia 161-190 g/km oppure oltre 190 g/km. Tali valori sono su base annua e devono essere ridotti dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.
Viceversa, per i veicoli immatricolati e assegnati ante 1° luglio 2020, si continuano ad applicare le vecchie regole e, dunque, il valore del compenso in natura è pari al costo chilometrico per 15.000 km per la percentuale fissa del 30% su base annua, al netto di eventuali addebiti o trattenute specifiche per il benefit.
Nei casi in cui l'assegnazione in uso promiscuo del veicolo avvenga dopo il 1° luglio 2020 e il veicolo sia stato immatricolato prima di tale data, il regime fiscale da applicare deve essere ricercato nei principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e dunque individuato analiticamente, tenuto conto dell'uso privato del mezzo (risoluzione 46/2020 dell'agenzia delle Entrate).