Imposte

Auto aziendali, tassazione pesante per i veicoli più inquinanti

Le auto nuove meno ecologiche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti producono un reddito imponibile del benefit pari al 60% del costo chilometrico convenzionale

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di Stefano Sirocchi

Le auto nuove meno ecologiche assegnate in uso promiscuo ai dipendenti a partire dal 1° gennaio 2021 producono un reddito imponibile del benefit pari al 60% del costo chilometrico convenzionale: cioè esattamente il doppio rispetto alla previgente normativa. Questo è uno degli effetti della nuova disciplina sulle auto introdotta con la legge di Bilancio 2020 (comma 632, articolo 1, legge 160/2019, che ha apportato modifiche all’articolo 51, comma 4 del Tuir).

Per i veicoli nuovi di fabbrica, infatti, il moltiplicatore da applicare al costo chilometrico convenzionale è determinato in ragione del livello di emissioni di anidride carbonica. Per cui a mezzi più inquinanti corrispondono percentuali maggiori e di conseguenza anche imponibili più elevati.

I calcoli
Con riferimento al 2020, il costo chilometrico del veicolo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base dalle tabelle Aci, deve essere moltiplicato per la percentuale relativa alla fascia fiscale di interesse, che è pari al:
• 25% per veicoli con emissioni Co2 fino a 60 g/km;
• 30% per veicoli con emissioni Co2 superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km;
• 40% per veicoli con emissioni Co2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
• 50% per veicoli con emissioni Co2 superiori a 190 g/km.

Per il periodo d’imposta 2021 e quelli seguenti, invece, – ferme restando la prima e seconda fascia (ossia fino a 160 g/km) – sono elevate di un 10% le percentuali delle altre due, che diventano:
• 50% per veicoli con emissioni Co2 superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km;
• 60% per veicoli con emissioni Co2 superiori a 190 g/km.

Per contratti stipulati a partire dal 1° luglio 2020 si intende il momento della sottoscrizione dell’atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e il ricevimento del benefit per il dipendente che, appunto, deve essere avvenuto in questa data o successivamente.

Anche la nozione di “nuova immatricolazione“ è riconducibile agli autoveicoli, ai motocicli e ai ciclomotori immatricolati dal 1° luglio 2020.

Gli incrementi in base alle diverse disposizioni
Pertanto, dal 1° gennaio 2021 l’aumento del 10% della percentuale-multiplo da applicare ai costi chilometrici nel caso dei mezzi più inquinanti – ossia dal 40% al 50% per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km ma non a 190 g/km, e dal 50% al 60% per quelli con emissioni superiori a 190 g/km – dovrebbe riguardare anche le auto nuove assegnate nel secondo semestre del 2020.

Invece, con riferimento alle assegnazioni avvenute dal 1° luglio 2020 ma relative a veicoli immatricolati prima di tale data, si devono applicare i principi generali che regolano la determinazione del reddito di lavoro dipendente e «il benefit dovrà essere fiscalmente valorizzato per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, motociclo o ciclomotore, scorporando quindi dal suo valore normale, l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro» (risoluzione 46/E/2020).

Infine, la vecchia norma che prevede l’applicazione fissa del 30% sul costo chilometrico calcolato sulla percorrenza di 15.000 chilometri a prescindere dal livello di emissioni continua ad applicarsi per le assegnazioni avvenute entro il 30 giugno 2020 e per tutta la durata del contratto.

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