Auto e amministratori, sconti «mobili»
Deducibilità ad assetto variabile per i costi delle auto aziendali date in uso promiscuo agli amministratori di società di capitali. In questi casi, infatti, non si può prescindere dalla qualificazione fiscale dei redditi percepiti dalla persona che ricopre l’incarico.
La figura dell’amministratore collaboratore è senza dubbio quella più frequente nella prassi. In questi casi i compensi percepiti per svolgere i compiti di amministratore sono inquadrabili nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Altra ipotesi è quella dell’amministratore dipendente: si pensi al caso del consigliere senza deleghe in forza all’azienda in base a un normale contratto di lavoro subordinato.
Vedi il grafico: Le regole caso per caso
Infine, si è di fronte all’amministratore professionista quando l’ufficio ricoperto rientra nei compiti istituzionali della professione, come può accadere per il dottore commercialista o l’esperto contabile; oppure se le attività di amministrazione sono oggettivamente connesse con le mansioni tipiche della professione esercitata, come succede all’ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società attiva nel settore delle costruzioni. In queste ipotesi, i proventi derivanti dal mandato di amministratore sono comunque riconducibili all’attività professionale e, di conseguenza, vengono attratti nei redditi di lavoro autonomo.
Il trattamento fiscale
La messa a disposizione del veicolo aziendale in uso promiscuo genera un compenso in natura tassabile.
Se il beneficiario è un amministratore collaboratore o dipedente, il fringe benefit va determinato in base ai valori convenzionali indicati nell’articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir (Dpr 917/86). In particolare, l’imponibile Irpef sarà pari:
al 30% dei costi calcolati in base alle tabelle Aci, con riferimento al veicolo utilizzato e per una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, ragguagliati al periodo di assegnazione, e
al netto di quanto eventualmente riaddebitato all’amministratore a titolo di partecipazione alle spese.
Se il datore di lavoro riaddebita al collaboratore l’intero valore normale del benefit, la componente tassabile si azzera. Per qualsiasi riaddebito il datore di lavoro deve emettere regolare fattura nei confronti del lavoratore, indicando la prestazione imponibile e l’Iva. La fattura può essere saldata tramite pagamento diretto o trattenute in busta paga.
Anche la concessione dell’auto in uso promiscuo all’amministratore professionista va considerata come un compenso in natura; ma questo concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo dell’amministratore e deve essere determinato in base alle regole generali stabilite dall’articolo 9, comma 3, del Tuir. Occorre quindi fare riferimento alle condizioni praticate dalle aziende di autonoleggio in analoghi luoghi e condizioni.
La deducibilità dei costi
Come ha confermato l’agenzia delle Entrate nella circolare 1/E del 2007, per determinare il reddito d’impresa e con riferimento agli amministratori dipendenti, è applicabile l’articolo 164, comma 1, lettera b-bis), del Tuir, che stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta sono deducibili nella misura del 70 per cento. Se il veicolo viene comprato nell’esercizio, l’assegnazione deve essere prevalente con riferimento al periodo decorrente dalla data di acquisto fino al termine del periodo d’imposta. Secondo le Entrate non è però possibile la prededuzione del benefit tassabile in capo al lavoratore, perché la percentuale del 70% va calcolata sull’intero ammontare dei costi riferiti ai veicoli (è lo stesso principio stabilito per i lavoratori dipendenti, si veda il paragrafo 5.1 della circolare 47/2008).
Tuttavia, queste regole non valgono per le auto aziendali date in uso promiscuo agli amministratori collaboratori (circolare 48/E del 1998 del ministero delle Finanze). In questo caso il fringe benefitche concorre a formare il reddito dell’amministratore è interamente deducibile per l’impresa, in base all’articolo 95 del Tuir, fino a concorrenza delle spese sostenute. Per l’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al benefit, invece, si seguono le disposizioni dell’articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir, ossia la disciplina dettata per le auto non strumentali all’attività dell’impresa (che prevede il limite del 20% e quello relativo al costo di acquisizione: si veda l’esempio qui accanto).
Per gli amministratori professionisti, analogamente ai collaboratori, la società può dedurre i costi dell’auto concessa in uso promiscuo nei limiti del compenso in natura erogato – questa volta, però, determinato secondo i criteri previsti dall’articolo 9 del Tuir – e applicare l’articolo 164 del Tuir per l’eventuale eccedenza.
Grafica: Le regole caso per caso